A richiesta dei candidati che abbiano conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione viene rilasciato, in unico esemplare, un certificato che sostituisce temporaneamente, ad ogni effetto, il diploma originale di abilitazione.
Per ottenere il suddetto certificato, gli interessati debbono presentare all’Ufficio Esami di Stato regolare domanda in carta legale da € 14,62 indirizzata al Rettore, allegando:
In base all’art. 15 della legge 183/2011, entrata in vigore il 1 gennaio 2012, il certificato sostitutivo non può essere prodotto agli organi della P.A. o ai privati gestori di pubblici servizi, ma è valido e utilizzabile solo nei rapporti tra privati.
Nessun attestato sostitutivo o altro certificato di abilitazione può essere consegnato se non sia prima intervenuta all’Università conferma dell’effettivo conseguimento dei titoli richiesti per l’ammissione agli esami di Stato.
Il certificato sostitutivo di abilitazione deve essere ritirato dall’interessato previa esibizione di un valido documento di identità.
Lo stesso potrà essere ritirato da altra persona purchè munita di delega e fotocopia fronte-retro di un documento di riconoscimento dell’interessato in corso di validità.
Il certificato sostitutivo di abilitazione deve essere restituito all’Ufficio Esami di Stato allorché il diploma originale sarà disponibile.