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Adempimenti post-abilitazione   

A richiesta dei candidati che abbiano conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione viene rilasciato, in unico esemplare, un certificato che sostituisce temporaneamente, ad ogni effetto, il diploma originale di abilitazione.
Per ottenere il suddetto certificato, gli interessati debbono presentare all’Ufficio Esami di Stato regolare domanda in carta legale da € 14,62 indirizzata al Rettore, allegando:

  • ricevuta del versamento della tassa di cui all’art. 4, comma 2, della legge 8.12.1956 n.1378 (tassa di abilitazione all’esercizio professionale) a favore dell’Università ove abbiano conseguito il titolo di studio. Si rende noto che gli abilitati all’esercizio delle professioni di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile in possesso di laurea conseguita presso una Università della Regione Lombardia non sono tenuti al versamento della tassa di abilitazione. Tale tributo è stato abolito con L.R. 14/07/2003 n. 10, art. 59, entrata in vigore il 1° gennaio 2004. Il candidato laureato in regione diversa dalla Lombardia, dovrà rivolgersi all’Università dove ha conseguito il titolo accademico.
  • ricevuta del versamento di € 5,16 (contributo stampa diploma di abilitazione) effettuato con Mav scaricabile dal sito dell’Ateneo e pagabile presso qualsiasi banca;
  • marca da bollo da € 14,62 (da apporre sul certificato).

In base all’art. 15 della legge 183/2011, entrata in vigore il 1 gennaio 2012, il certificato sostitutivo  non può essere prodotto agli organi della P.A. o ai privati gestori di pubblici servizi, ma è valido e utilizzabile solo nei rapporti tra privati.

Nessun attestato sostitutivo o altro certificato di abilitazione può essere consegnato se non sia prima intervenuta all’Università conferma dell’effettivo conseguimento dei titoli richiesti per l’ammissione agli esami di Stato.
Il certificato sostitutivo di abilitazione deve essere ritirato dall’interessato previa esibizione di un valido documento di identità.
Lo stesso potrà essere ritirato da altra persona purchè munita di delega e fotocopia fronte-retro di un documento di riconoscimento dell’interessato in corso di validità.
Il certificato sostitutivo di abilitazione deve essere restituito all’Ufficio Esami di Stato allorché il diploma originale sarà disponibile.