Gli studenti stranieri comunitari e non comunitari residenti in Italia sono equiparati agli studenti italiani, e non devono sostenere la prova di lingua italiana.
Gli studenti stranieri non comunitari residenti all’estero sono invece ammessi alle Università italiane secondo un contingente di posti stabilito dalle singole sedi universitarie per ciascun Corso di laurea in base alla disponibilità di locali ed attrezzature e sono iscritti previo il superamento di una prova di accertamento della conoscenza delle lingua italiana, che si svolge all’inizio del mese di settembre.
Gli studenti non comunitari residenti all’estero dovranno inoltre presentare la domanda di iscrizione alla rappresentanza diplomatico-consolare italiana con giurisdizione sul territorio nel quale risiedono, entro la data stabilita annualmente.
Tutti gli studenti stranieri, comunitari e non comunitari, dovranno rivolgersi alla rappresentanza diplomatico-consolare italiana con giurisdizione sul territorio nel quale risiedono per avere la legalizzazione e la dichiarazione di valore dei titoli di studio da allegare alla domanda di iscrizione.
Gli studenti stranieri che intendono iscriversi ai Corsi di laurea a numero programmato dovranno inoltre sostenere l’esame previsto per l’ammissione.
Si ricorda che l’ammissione all’Università avrà validità solo quando lo studente presenterà il permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura.
Per l’iscrizione ad anni successivi al primo, è comunque necessario presentare annualmente, all’atto dell’iscrizione, regolare permesso di soggiorno.
Per conoscere le disposizioni emanate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca riguardo all'immatricolazione di cittadini stranieri ai corsi di studio universitario per il triennio accademico 2011-2014, si veda il sito correlato.