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Sospensione e ripresa degli studi

Lo studente può interrompere temporaneamente gli studi; nel momento in cui vuole riprenderli deve pagare una tassa di ricognizione per gli anni di interruzione, oltre all’iscrizione all’anno in corso, fatte salve le verifiche dei crediti acquisiti previste dal Regolamento didattico di Ateneo.

In alcuni casi determinati, lo studente può chiedere di sospendere gli  studi:

  • per uno o più anni accademici per iscriversi e frequentare corsi di studio presso università estere, fatte salve le verifiche dei crediti eventualmente acquisiti all’estero, ai fini di un loro possibile riconoscimento;
  • per l'intero anno accademico nel caso di servizio militare o civile, maternità, ricovero ospedaliero superiore a tre mesi continuativi;
  • per gravi motivi, accordata a giudizio insindacabile del Rettore.

La richiesta deve essere presentata alla Segreteria studenti competente prima o durante il periodo di sospensione, nel corso del quale non  è possibile sostenere nessuna prova di esame. Alla ripresa degli studi, lo studente si deve iscrivere allo stesso anno di corso a cui era iscritto prima della sospensione, senza pagare nessuna tassa di ricognizione.