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Conoscere le professioni: l'Agrotecnico

La figura professionale dell’Agrotecnico trova occupazione presso aziende agricole, cooperative e aziende zootecniche, e fornisce la sua consulenza sia come dipendente, sia come professionista esterno. La legge 6/6/86 n.251 e successive modifiche apportate dalla legge 5/3/91 n.91 hanno istituito l’Albo professionale degli agrotecnici.

Profilo

L’agrotecnico è colui che dirige e amministra le cooperative e le aziende agrarie e zootecniche che si occupano della produzione, commercializzazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, limitatamente alle piccole e medie aziende. Fornisce inoltre l’assistenza tecnica per la stipulazione di contratti agrari e l’analisi dei costi di produzione, ed in generale offre assistenza tecnico-economica ai produttori sia singoli che associati. All’agrotecnico inoltre compete la direzione e la manutenzione di parchi e giardini delle aree urbane.

Requisiti

Per svolgere la professione di agrotecnico è necessario un interesse particolare per le scienze naturali, disponibilità a lavorare all’aperto, amore per la natura, capacità decisionale e buona disposizione per le relazioni sociali. Per ottenere l’abilitazione all’esercizio della professione e la successiva iscrizione all’Albo è necessario superare un apposito esame di Stato a cui possono partecipare coloro che siano in possesso di diploma Universitario, Laurea di primo livello e diploma dell'Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura e l'Ambiente, di durata quinquennale.

Formazione

Per diventare "agrotecnico" e "agrotecnico laureato", e svolgere la relativa professione in forma autonoma è necessario iscriversi all'Albo professionale. Possono farlo:

  • i diplomati da Istituti Agrari in possesso del titolo di studio di "agrotecnico" , i diplomati di altri Istituti secondari superiori in possesso di un titolo dichiarato equipollente a quello di "agrotecnico"
  • i possessori di un diploma universitario (c.d. "laurea breve") in materie agrarie od attinenti (Vecchio Ordinamento)
  • i laureati di primo livello di una delle seguenti classi di lauree: Biotecnologie, Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale, Ingegneria civile e ambientale, Scienze dell'economia e della gestione aziendale, Scienza e tecnologie agrarie e forestali, Scienza e tecnologie per l'ambiente e la natura, Scienze e tecnologie zootecniche e delle produzioni animali.

Per coloro che sono in possesso di una laurea triennale, con un semestre di tirocinio professionale, possono accedere direttamente all'esame di Stato abilitante, mentre i diplomati (dell' istituto agrario) devono prima svolgere almeno due anni di tirocinio presso lo studio di un agrotecnico, di un perito agrario o di un agronomo, oppure aver svolto per almeno tre anni attività tecnica subordinata con mansioni tipiche del diploma di agrotecnico. Nulla, invece, è richiesto in aggiunta ai diplomi universitari (Vecchio ordinamento). Il superamento dell'esame di abilitazione consente l'iscrizione all'Albo professionale.

In ogni Provincia italiana esiste un Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati preposto alla tenuta dell'Albo. L'insieme dei Collegi locali da vita al Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, con sede a Roma presso il Ministero della Giustizia. Il titolo professionale di agrotecnico e di agrotecnico laureato è riconosciuto in Europa ed integrato in un sistema di riconoscimento reciproco, con gli altri paesi partners dell'Unione.

Sbocchi professionali

Le possibilità di inserimento professionale per l'agrotecnico sono elevate: è un consulente “globale” che si occupa di produzione, contabilità, contributi, finanziamenti, commercializzazione del prodotto, ecc. e risulta indispensabile alle aziende agrarie, che operano in un mercato sempre più complesso. Le opportunità non mancano come dipendente nella Pubblica Amministrazione o nelle aziende e consorzi di produttori associati; oppure come libero professionista al servizio di piccole e medie aziende. Un’altra possibilità per gli agrotecnici è costituita dalle attività autonome. A questo proposito, è utile ricordare che il laureato in agraria può esercitare la libera professione solo previa iscrizione all’albo dei dottori in scienze agrarie e forestali. Attualmente, il tasso di disoccupazione dei laureati in agraria è molto basso: 1-2%. Per maggiori informazioni, consultare il sito dell'associazione Eracle, il principale riferimento degli Agrotecnici liberi professionisti.

TRATTO DAL DPR n 328/2001:

1. Agli esami di stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, oltre che con i titoli e tirocini previsti dalla normativa vigente e dalla attuazione della legge 10 febbraio 2000, n. 30, si accede con la laurea comprensiva di un tirocinio di sei mesi. Restano ferme le attività professionali riservate o consentite e le prove attualmente previste per l'esame di Stato.

2. Le classi di laurea che danno titolo all'accesso sono le seguenti:

  • a) per la professione di agrotecnico: classi 1 (Biotecnologie), 7, 8 (Ingegneria Civile), 17 (Scienze dell'Economia), 20, 27, 40;
  • b) per la professione di geometra: classi 4, 7, 8;
  • c) per la professione di perito agrario : classi 1, 7, 8, 17, 20, 27, 40;
  • d) per la professione di perito industriale, relativamente all'accesso alle sezioni attualmente presenti nell'albo: le classi 4, 7, 8 (sezione edilizia); la classe 9 (sezione elettronica e telecomunicazioni); la classe 10 (sezioni: elettronica ed automazione; costruzioni aeronautiche; cronometria; industria cartaria; industrie cerealicole; industria navalmeccanica; industria ottica; materie plastiche; meccanica; metallurgia; tessile con specializzazione produzione dei tessili; tessile con specializzazione confezione industriale; termotecnica); la classe 16 (sezione: industrie minerarie); la classe 20 (sezione tecnologie alimentari); la classe 21 (sezioni: chimica conciaria; chimico; chimica nucleare; industria tintoria); la classe 23 (sezioni: arti fotografiche; arti grafiche); la classe 25 (sezioni: energia nucleare; fisica industriale); la classe 26 (sezione informatica) e la classe 42 (sezione disegno di tessuti).

3. Possono, altresì, partecipare agli esami di Stato per le predette professioni coloro i quali, in possesso dello specifico diploma richiesto dalla normativa per l'iscrizione nei rispettivi albi, abbiano frequentato con esito positivo, corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, a norma del decreto del Ministro della pubblica istruzione 31 ottobre 2000, n. 436, recante norme di attuazione dell'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, della durata di quattro semestri, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le attività libero professionali previste dall'albo cui si chiede di accedere.

4. Agli iscritti con il titolo di laurea di cui al comma 2 spetta il titolo professionale rispettivamente di agrotecnico laureato, geometra laureato, perito agrario laureato, perito industriale laureato.