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Riferimenti legislativi

D.M. 4 agosto 2000

Il DM 4 agosto 2000 (determinazione delle classi universitarie) del MURST fa riferimento ad attività formative indispensabili, riportate "all'art.10, comma 1, lettero f del DM 3 novembre 1999", con la denominazione "attività formative: altre, tipologia: ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, tirocini, etc..

D.M. 3 novembre 1999

Il DM 3 novembre 1999 del MURST (GU n.2 del 4 gennaio 2000), schema di regolamento in materia di autonomia didattica degli atenei nell'art.10, comma 1, lettera f, recita: "attività formative, non previste alle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonchè abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonchè attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto del Ministero del Lavoro 25 marzo 1998, n.142."

D.M. 25 marzo 1998

Il DM 25 marzo 1998, n.142 (GU n.108 del 12-5-1998) all'art.1, finalità, all'art.4, tutorato e modalità esecutive, e all'art.5, convenzioni, recita

Art. 1
I datori di lavoro possono ospitare tirocinanti in relazione all'attività dell'azienda, nei limiti di seguito indicati:
a) aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, un tirocinante;
b) con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove, non più di due tirocinanti contemporaneamente;
c) con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente.

Art. 4
1 . I soggetti promotori garantiscono la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività; i soggetti che ospitano i tirocinanti indicano il responsabile aziendale dell'inserimento dei tirocinanti cui fare riferimento.
2. I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati. Alla convenzione, che può riguardare più tirocini, deve essere allegato un progetto formativo e di orientamento per ciascun tirocinio, contenente:
obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio assicurando, per gli studenti, il raccordo con i percorsi formativi svolti presso le strutture di provenienza;
i nominativi del tutore incaricato dal soggetto promotore e del responsabile aziendale;
gli estremi identificativi delle assicurazioni di cui all'articolo 3;
la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;
il settore aziendale di inserimento.
3. L'esperienza può svolgersi in più settori operativi della medesima organizzazione lavorativa.
4. Qualora le esperienze si realizzino presso una pluralità di aziende, le convenzioni possono essere stipulate tra il titolare della struttura che promuove i tirocini e l'associazione di rappresentanza dei datori di lavoro interessati. È ammessa la stipula di "convenzioni quadro" a livello territoriale fra i soggetti istituzionali competenti a promuovere i tirocini e le associazioni dei datori di lavoro interessate.
5. I modelli di convenzione e di progetto formativo e di orientamento cui fare riferimento sono allegati al presente decreto.

Art. 5.
1. I soggetti promotori sono tenuti a trasmettere copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento alla regione, alla struttura territoriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio in materia di ispezione nonche' alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.