Il Consiglio è costituito dai Professori ufficiali e dai Ricercatori afferenti al Dipartimento; inoltre fanno parte del Consiglio di Dipartimento un rappresentante eletto degli studenti per ogni dottorato di ricerca afferente al Dipartimento, nonché rappresentanti del personale non docente in ragione di uno ogni cinque afferenti (o frazione) e comunque in numero massimo di cinque. I rappresentanti eletti durano in carica quattro anni accademici. Alle riunioni del Consiglio di Dipartimento presenzia con voto consultivo il Segretario amministrativo del Dipartimento.
Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore almeno tre volte all'anno e ogni qualvolta se ne presenti la necessità. Il Consiglio viene altresì convocato quando almeno un terzo dei membri ne faccia motivata richiesta. (...)
Il Consiglio di Dipartimento esercita le seguenti attribuzioni:
- Detta i criteri per:
• la utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento per le attività di ricerca e per le attività didattiche, fondi per i quali si dovrà tener conto di eventuali esigenze sopravvenute e di adattamenti che si rendono indispensabili nel corso dell'anno;
• l'impiego del personale non docente, promuovendone la riqualificazione, l'uso dei locali, dei mezzi e degli strumenti scientifici in dotazione.
- Esamina ed approva entro il 15 giugno le richieste di finanziamento predisposte dal Direttore coadiuvato dalla Giunta ed il piano annuale delle ricerche; esamina ed approva inoltre entro il 15 dicembre il bilancio preventivo ed entro il 31 marzo il conto consuntivo.
- Dà parere sui piani di ricerca e di studio per il conseguimento del Dottorato di Ricerca, limitatamente alle discipline afferenti al Dipartimento.
- Dà parere:
• in ordine alle chiamate dei Professori ed al conferimento delle supplenze da effettuare da parte del Consiglio di Facoltà, limitatamente alle discipline comprese nel Dipartimento;
• sulla istituzione, la soppressione o la modifica delle discipline in Statuto, limitatamente alle discipline di propria pertinenza.
- Dà parere in ordine alla stipula di contratti di cui agli Artt. 25 e 26 del D.P.R. 382/80 con Professori e Tecnici nonché di convenzioni con Enti pubblici e privati.
- Collabora con gli organi di governo dell'Università e gli organi di programmazione nazionale regionali e locali, alle elaborazioni ed alla attivazione di programmi di insegnamento non finalizzati al conseguimento dei titoli di studio previsti dalla legge, ma rispondenti a precise esigenze di qualificazione e riqualificazione professionale, di formazione di nuovi profili professionali di elevata specializzione e di educazione permanente.
Per le attribuzioni di cui al punto 1) partecipano alle adunanze i Professori di ruolo ed i Ricercatori confermati; per quelle di cui ai punti 3), 4) a) e b) partecipano i Professori di ruolo; per quelli di cui al punto 4) a), quando trattasi di Professori ordinari o straordinari partecipano i soli appartenenti alla medesima categoria.