Esoneri e riduzioni delle tasse

Esoneri dai contributi universitari

Sono esonerati dal pagamento dei contributi universitari e di conseguenza pagano solo la tassa regionale per il diritto allo studio, l’imposta di bollo e il contributo di ammissione al Corso di laurea, ove previsto:

a. gli studenti con ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario minore o uguale a € 24.000,00 iscritti nell’a.a 2023/24 all’Università degli Studi di Brescia da un numero di anni inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio aumentata di uno e che abbiano conseguito, in caso di iscrizione al secondo anno, almeno 10 crediti formativi universitari nel periodo 11 agosto 2022 – 10 agosto 2023 o, in caso di iscrizione agli anni successivi, almeno 25 crediti formativi universitari nel periodo 11 agosto 2022 – 10 agosto 2023;

b. gli studenti che si immatricolano nell’a.a. 2023/24 per la prima volta ad un corso di studio triennale o magistrale a ciclo unico che hanno conseguito il diploma di maturità con votazione massima sono esonerati dalla contribuzione per il primo anno di corso. Non possono usufruire di tale esenzione gli studenti trasferiti, i ripetenti, gli studenti già in possesso di una laurea;

c. gli studenti idonei e beneficiari al conseguimento della borsa di studio (ai sensi del D.Lgs. n. 68 del 29/03/2012, art. 9, co. 2);

d. gli studenti figli di beneficiari della pensione di inabilità ai sensi dell’art. 30 della legge n° 118/71 con un ISEE non superiore a € 4.000. Gli interessati dovranno produrre:

  • un’autocertificazione del proprio stato di famiglia;
  • copia del verbale rilasciato dall’ATS (Commissione medica) da cui risulti il tipo e il grado di invalidità del genitore (qualora la certificazione d’invalidità non fosse soggetta a revisione la stessa dovrà essere presentata solo all’atto della prima richiesta d’esonero);
  • la certificazione rilasciata dall’ente pensionistico attestante che il medesimo genitore è titolare di pensione di inabilità.
  • L’esonero può essere concesso solo se il genitore è invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% (cfr. i punti 4, 5, 6 del verbale ATS) e percepisce la relativa pensione;

e. gli studenti stranieri che provengono dai Paesi in via di sviluppo (definiti annualmente con Decreto MUR) con visto per motivo di studio o permesso di soggiorno per motivi di studio, il cui nucleo familiare risieda nel medesimo Paese senza redditi né patrimoni in Italia;

f. gli studenti con protezione internazionale;

g. Sono equiparati, ai fini dell’accesso e della tariffazione dei servizi di diritto allo studio, ai borsisti ordinari ed esentati dai contributi universitari gli studenti percettori di borse di studio istituite dall’Ateneo o da enti/organizzazioni internazionali a supporto delle iniziative di internazionalizzazione per l’accesso alle lauree e lauree magistrali anche a ciclo unico, di borse di studio erogate dall’Università degli Studi di Brescia nell’ambito di rapporti convenzionali o conferite dal Ministero dell’Università o altro Ministero;

h. gli studenti beneficiari di borsa di studio annuale del Governo italiano nell’ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo, degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e dei relativi programmi esecutivi (ai sensi del D.Lgs. n. 68 del 29/03/2012, art. 9, co. 3), dei progetti di cooperazione internazionale gestiti dal Ministero degli Affari Esteri, EBM;

i. gli studenti in stato di detenzione con sentenza definitiva presso Istituti penitenziari, con i quali sia in atto una convenzione;

j. gli studenti a cui è stata accordata la sospensione degli studi, presentata in casi eccezionali ed in corso d’anno all’ufficio competente, sono esonerati dal pagamento della contribuzione, anche parzialmente. Potranno essere previste eventuali ulteriori riduzioni di contribuzione conseguenti a disposizioni della Regione Lombardia in materia di Diritto allo Studio.
 

Sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo, della tassa regionale per il diritto allo studio e di conseguenza pagano solo l’imposta di bollo gli studenti aventi un riconoscimento di handicap ai sensi dell’art. 3, co. 1 e co.3, della Legge 05/02/1992, n. 104, oppure gli studenti aventi un’invalidità pari o superiore al 66% (sessantasei per cento); per beneficiare di questa tipologia di esonero è necessario che gli studenti, in sede di immatricolazione o di rinnovo dell’iscrizione, presentino la certificazione rilasciata dall’ATS competente che attesti la condizione di handicap e/o la percentuale di invalidità. Gli studenti sono tenuti a comunicare eventuali variazioni del grado di invalidità riconosciuto

Riduzioni per fratelli/sorelle

La riduzione fratelli/sorelle è una riduzione dell’importo dei contributi universitari per gli studenti che hanno un fratello/sorella già iscritto/a all’Università degli studi di Brescia (quello/a con matricola inferiore).

Per avere diritto alla riduzione i fratelli/sorelle devono:

  • essere immatricolati o iscritti all’Università degli Studi di Brescia per l’anno accademico 2023/24;
  • appartenere al medesimo nucleo familiare risultante nell’attestazione ISEE universitaria;
  • avere un'attestazione ISEE di importo inferiore o uguale a € 100.000,00.

Ha diritto alla riduzione il fratello/sorella con il numero di matricola maggiore, il/la quale dovrà essere iscritto/a all’Università degli Studi di Brescia da un numero di anni inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio aumentata di uno.

La riduzione è pari a:

  • 50% del contributo onnicomprensivo per gli studenti con ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario inferiore a € 30.000,00;
  • 35% del contributo onnicomprensivo per gli studenti con ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario compreso tra € 30.000,00 e € 49.999,99;
  • 20% del contributo onnicomprensivo per gli studenti con ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario compreso tra € 50.000,00 e € 100.000,00;
  • non è prevista alcuna riduzione per gli studenti con ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario superiore a € 100.000,00 o per gli studenti che non presentano l’attestazione ISEE.

La domanda di riduzione fratelli/sorelle può essere accettata entro il 31 gennaio 2024.

Qualora il fratello/sorella con matricola inferiore si laureasse nella sessione straordinaria dell’a.a. precedente a quello di presentazione della richiesta di riduzione da parte del fratello/sorella con matricola superiore, la riduzione eventualmente accordata verrà revocata, con conseguente ricalcolo dei contributi.

Riduzione per attività formative all’estero (Erasmus ecc.)

Gli studenti impegnati in attività formative all’estero nell’ambito dei programmi Erasmus+ Studio e Erasmus+ Traineeship o per Tesi all’estero, che acquisiscono all’estero più di 12 CFU per semestre hanno diritto ad una riduzione della contribuzione o ad un rimborso di € 30,00 per ogni CFU oltre il dodicesimo per semestre.

La riduzione spetta per un massimo di 18 CFU a semestre (o 36 CFU all’anno).

Gli studenti impegnati in attività formative all’estero nell’ambito di accordi internazionali sottoscritto dall’Ateneo (non-Erasmus comprese le attività finalizzate al conseguimento di un Doppio Titolo), che prevedano oneri a carico degli studenti, sono esonerati dai contributi universitari (seconda e terza rata) proporzionalmente al periodo trascorso all’estero per la mancata fruizione della didattica erogata in sede. Sono fatte salve eventuali diverse disposizioni contenute negli accordi di collaborazione internazionale in vigore.

Riduzione per figli a carico

Lo/La studente/studentessa genitore può usufruire della riduzione del contributo onnicomprensivo (ad esclusione della tassa regionale per il diritto allo studio, dell’imposta di bollo e della tassa di ammissione al Corso di Laurea, ove prevista) per i figli a carico di età inferiore ai 3 anni: la domanda di riduzione per nascita figlio può essere richiesta nel periodo 01 agosto 2023 - 31 luglio 2024, per i figli nati nel periodo 01 agosto 2021 - 31 luglio 2024.

La riduzione è pari a:

  • 50% del contributo onnicomprensivo per gli studenti con ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario inferiore a € 30.000,00;
  • 35% del contributo onnicomprensivo per gli studenti con ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario compreso tra € 30.000,00 e € 49.999,99;
  • 20% del contributo onnicomprensivo per gli studenti con ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario compreso tra € 50.000,00 e € 100.000,00;
  • non è prevista alcuna riduzione per gli studenti con ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario superiore a € 100.000,00 o per gli studenti che non presentano l’attestazione ISEE.

La riduzione è riconosciuta ad un solo genitore.

Per avere diritto alla riduzione è necessario inviare il modulo "Richiesta riduzione per figli a carico a.a. 2023/2024" tramite il servizio Infostudente: Apri ticket > Tasse, ISEE, esoneri e riduzioni > Esoneri e riduzioni > Riduzione per figli a carico.

Riduzione per convenzioni (accordi)

Sono esonerati dalla contribuzione gli studenti partecipanti a progetti per i quali sia stata stipulata una convenzione o un accordo che preveda l'esonero dalla contribuzione nella percentuale prevista dalla convenzione/accordo.

Gli studenti dipendenti o figli di dipendenti di aziende metalmeccaniche che sono risultati beneficiari delle borse di studio finanziate da EBM (al massimo 60 studenti), sulla base di apposita convenzione approvata 16 dal Senato Accademico, sono esonerati dal pagamento dei contributi universitari per ciascuno dei tre anni della borsa di studio, fatto salvo il rispetto dei requisiti previsti per il rinnovo della borsa stessa.

Riduzione per invalidità tra il 50% e 65%

Gli studenti con una percentuale di invalidità tra il 50% e il 65%, di cui all’art.8 co. 7 del DPCM 9 aprile 2001, beneficiano di una riduzione del contributo onnicomprensivo di € 300,00.

Riduzioni per laureandi

Gli iscritti che conseguano il titolo di studio entro il 30 aprile, in qualità di laureati del nuovo anno accademico, acquisendo crediti o frequenze relative a insegnamenti collocati nel primo periodo didattico del nuovo anno accademico, devono l'intero ammontare della tassa regionale per il diritto allo studio e la metà dei contributi universitari previsti sulla base della propria condizione economica. La riduzione non si applica agli studenti che conseguono il titolo entro il 30 aprile in presenza di una interruzione degli studi nell’anno accademico precedente anche qualora lo studente fosse in difetto della sola prova finale.

Riduzioni per merito, per diplomati alle superiori e per laureati

Alla pagina premi di merito puoi trovare maggiori informazioni sulle seguenti riduzioni per merito:

  • riduzioni per diplomati alle scuole superiori con votazione di 100/100;
  • riduzione per merito in riferimento ai CFU conseguiti e al voto medio ponderato;
  • riduzioni per laureati a corsi triennali con votazione di almeno 100/110 che si iscrivono ad un corso di laurea magistrale.
Ultimo aggiornamento il: 11/08/2023