Come stabilito nell’Art. 21 del Regolamento delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria (emanato con D.R. 715 del 22 dicembre 2015:
1. Il trasferimento è possibile solo tra Scuole della stessa tipologia.
2. Per trasferirsi presso una Scuola di altro Ateneo è necessario presentare apposita istanza alla Segreteria corsi post laurea, secondo le scadenze stabilite annualmente dal Senato Accademico. La presentazione dell’istanza è subordinata all’acquisizione dei seguenti documenti:
3. Per trasferirsi presso una Scuola di specializzazione di questa Università è necessario presentare apposita istanza alla Segreteria corsi post laurea secondo le scadenze stabilite annualmente dal Senato Accademico, corredata dei seguenti documenti:
4. La possibilità del trasferimento è subordinata alla verifica delle potenzialità formative e alla valutazione da parte del Consiglio della Scuola.
5. I trasferimenti possono avvenire solo previa ammissione all'anno successivo e pertanto non sono ammessi trasferimenti in corso d'anno.
6. Il nulla osta relativo ai trasferimenti in partenza di soggetti in formazione con contratto di formazione a finanziamento non ministeriale può essere rilasciato previo parere positivo dell’ente finanziatore.
Nella sezione "modulistica" sono disponibili i moduli da compilare.