Il Decreto Legislativo n. 368 del 17 agosto 1999 all’articolo 40, comma 3, afferma che “gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per servizio militare, gravidanza e malattia, sospendono il periodo di formazione, fermo restando che l’intera sua durata non è ridotta a causa delle suddette sospensioni. Restano ferme le disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonché quelle sull’adempimento del servizio militare di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni”.
Questo significa che anche le specializzande godono delle tutele per la maternità previste per tutte le lavoratrici, così come stabilito dal Decreto Legislativo n. 151 del 26 marzo 2001 e successive modificazioni. Sono, pertanto, previsti:
- il congedo per maternità obbligatorio di 5 mesi;
- il congedo parentale facoltativo di 6 mesi;
- riduzione dell’orario di lavoro di 2 ore giornaliere per l’allattamento, fino al compimento dell’anno di età del nascituro.
Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità prevista al punto 1 (di regola 2 mesi prima la data presunta del parto e 3 mesi dopo il parto), le specializzande in gravidanza hanno la facoltà di astenersi il mese precedente la data presunta e i 4 mesi successivi al parto, previa certificazione dello specialista del Servizio Sanitario Nazionale che attesti che ciò non arreca danno né alla gestante né al nascituro.
A seguito della modifica introdotta dalla Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 all’articolo 1, comma 485, vi è la possibilità di poter protrarre il periodo di formazione per tutti i mesi della gravidanza e di astenervisi esclusivamente dopo il parto entro i 5 mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
Naturalmente il periodo di formazione non può essere inferiore a quello previsto dalla legge, pertanto i periodi di sospensione devono essere interamente recuperati. Per il recupero del periodo di allattamento si dovrà considerare 1/3 del numero totale dei giorni.
Durante i periodi di assenza viene corrisposta la sola quota fissa del trattamento economico, mentre nei periodi di recupero viene corrisposto l’intero importo.
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