La maternità è tutelata dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni. E’ quindi prevista l’astensione obbligatoria per maternità.
La specializzanda è tenuta a comunicare immediatamente il suo stato di gravidanza alla Direzione della Scuola e al responsabile della struttura nella quale svolge la formazione, affinché possano essere adottate le misure di sicurezza e protezione necessarie a tutela della salute del nascituro e della mamma, senza pregiudicare la formazione.
Normalmente l’astensione obbligatoria va dai due mesi antecedenti la data prevista del parto ai tre successivi; se si volesse usufruire della flessibilità del congedo obbligatorio bisognerà produrre, entro il compimento del 7° mese di gravidanza:
- certificato di un ginecologo di una struttura pubblica che attesti, oltre allo stato di gravidanza, che non ci sono rischi di salute per la madre e per il nascituro al prosieguo dell’attività;
- certificato del medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro.
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