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Cosa succede se per una seconda maternità supero il periodo massimo di comporto di 12 mesi?

In caso di gravidanza il superamento del periodo di assenza massimo non comporta la risoluzione anticipata del contratto, in quanto vale la legge sulla tutela della maternità (D.Lgs. 151/01) e tutti i diritti e gli obblighi che ne conseguono.

Il trattamento economico, pari alla sola quota fissa, è corrisposto solo per il  periodo di assenza massimo di 12 mesi durante tutto il corso di specializzazione, le ulteriori assenze aggiuntive per gravidanza sono previste per quanto esposto sopra, ma non sono retribuite. 

Se ad esempio per la precedente gravidanza l’assenza è stata  pari ad 11 mesi (5 mesi di congedo per maternità obbligatorio + 6 mesi di congedo parentale), per la seconda gravidanza il trattamento economico viene corrisposto solo per il primo mese di assenza dei 5 di maternità obbligatoria previsti per legge.

Anche l’eventuale congedo parentale facoltativo, se usufruito non è retribuito.

I periodi di assenza andranno però recuperati interamente, quindi nell’ipotesi di voler usufruire dei 6 mesi di congedo parentale facoltativo anche per la seconda gravidanza, si dovrà recuperare un periodo totale di 22 mesi per il raggiungimento della specializzazione. 

Durante i periodi di recupero viene corrisposto l’intero importo del trattamento economico.

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Ultimo aggiornamento il: 06/11/2023