Si considerano giustificate le assenze dall'attività formativa nei casi di malattia, maternità, infortunio, servizio civile, permessi personali e le assenze connesse alla partecipazione a convegni autorizzata dalla Direzione della Scuola.
In tutti gli altri casi le assenze sono ingiustificate.
Le assenze ingiustificate interrompono la formazione, devono essere recuperate al termine dell'anno di corso e comunque prima del passaggio all'anno successivo o dell'ammissione all'esame finale e sospendono il trattamento economico.
Ciò fermo restando ogni valutazione della Scuola di Specializzazione sotto il profilo disciplinare e sotto il profilo del raggiungimento degli obiettivi formativi.
Le prolungate assenze ingiustificate comportano la risoluzione del contratto. Si considera prolungata assenza ingiustificata l'assenza non preventivamente autorizzata che superi i 15 giorni complessivi nell'anno accademico, anche non consecutivi.
>> torna alle FAQ per Medici specializzandi