Il Centro di Ricerca University for Peace dell’Università degli Studi di Brescia ritiene necessario intervenire nel dibattito internazionale relativo all’arresto del Presidente della Repubblica Bolivariana del Venezuela, Nicolás Maduro, da parte degli Stati Uniti, richiamando alcuni principi fondamentali del diritto internazionale generale.
L’ordinamento internazionale si fonda sul principio di eguaglianza sovrana degli Stati, sancito dall’articolo 2, paragrafo 1, della Carta delle Nazioni Unite e consolidato nel diritto consuetudinario. Gli Stati sono pares inter pares: nessuno può esercitare poteri di autorità o coercizione su un altro. Da ciò discende il divieto di ingerenza negli affari interni, che garantisce a ogni Stato il diritto di determinare liberamente il proprio assetto politico e istituzionale, inclusa la forma di governo, anche quando essa presenti caratteri autoritari o dittatoriali.
Il diritto internazionale non attribuisce ad alcuno Stato il potere di intervenire unilateralmente per condizionare o sanzionare le scelte politiche interne di un altro Stato sovrano. Sotto questo profilo, l’azione intrapresa dagli Stati Uniti nei confronti del Venezuela appare incompatibile con un principio strutturale dell’ordinamento internazionale.
Diretta espressione dell’eguaglianza sovrana è la norma generale secondo cui i capi di Stato e di governo in carica godono dell’immunità dalla giurisdizione penale straniera (immunità ratione personae). Tale immunità impedisce che essi possano essere arrestati o giudicati dai tribunali di altri Stati e non costituisce una forma di impunità, ma uno strumento volto a tutelare la sovranità statale e la stabilità delle relazioni internazionali. Ne consegue che, anche qualora il Presidente Maduro fosse ritenuto responsabile dei crimini a lui attribuiti, non spetterebbe ai giudici statunitensi esercitare giurisdizione nei suoi confronti. Eventuali responsabilità penali potrebbero essere accertate dinanzi alle autorità giudiziarie venezuelane oppure, qualora i fatti rientrassero tra i crimini di competenza della Corte penale internazionale, dinanzi alla stessa Corte, poiché il Venezuela è Stato parte dello Statuto di Roma.
Un ulteriore pilastro dell’ordine giuridico internazionale è il divieto dell’uso della forza nelle relazioni internazionali, che non solo è sancito dall’articolo 2, paragrafo 4, della Carta delle Nazioni Unite ma è una norma internazionale generale di natura cogente e quindi inderogabile e obbligatoria per tutti gli Stati. L’unica eccezione ammessa è il diritto di autodifesa, esercitabile esclusivamente in presenza di un attacco armato e nel rispetto dei requisiti di necessità e proporzionalità. Nel caso del Venezuela, non risulta alcuna aggressione armata né alcuna minaccia tale da giustificare il ricorso alla forza. L’azione militare condotta dagli Stati Uniti si configura pertanto come una violazione del divieto dell’uso della forza e del sistema di sicurezza collettiva delle Nazioni Unite.
Il Centro di Ricerca University for Peace ribadisce che il diritto internazionale non è un diritto opzionale o subordinato alla convenienza politica. Esso conserva piena validità giuridica e continua a rappresentare il parametro essenziale per valutare la legittimità delle condotte statali. Pur attraversando fasi di crisi, il diritto internazionale non viene meno, come dimostra la sua funzione storica nel prevenire il ripetersi delle barbarie del Novecento. È da questa consapevolezza che trae origine il sistema di sicurezza collettiva delle Nazioni Unite e la scelta di elevare il divieto dell’uso della forza a norma inderogabile, posta a tutela delle generazioni future e di un ordine internazionale fondato sul diritto e non sulla forza.
Il riconoscimento e l’applicazione del Diritto Internazionale sono condizioni irrinunciabili per il mantenimento della Pace.
University for Peace
(testo redatto da Chiara Di Stasio)

