Deontologia studentesca e norme di disciplina

Gli studenti sono tenuti ad uniformarsi alle norme di legge, statutarie, regolamentari per il corretto svolgimento dell'attività didattica ed amministrativa.

Gli studenti sono tenuti in particolare a rispettare il Codice Etico, il Codice di Condotta e ogni Regolamento dell’Università degli Studi di Brescia che li riguarda, oltre che la normativa a tutela dei dati personali e della privacy. La loro condotta è pertanto improntata a criteri di equità, correttezza, decoro e rispetto ed è orientata all'ordinato svolgimento della vita universitaria e alla
civile convivenza all'interno del contesto universitario ed anche all’esterno, specialmente nelle immediate adiacenze ai locali universitari.

Gli studenti utilizzano gli ambienti e le attrezzature universitarie per scopi istituzionali assicurando la massima diligenza, cura e responsabilità nel preservare l'integrità del patrimonio universitario.

Gli studenti sono tenuti al rispetto della Proprietà intellettuale dei risultati delle ricerche che vengono svolte all’interno dell’Ateneo, come specificato negli appositi Regolamenti.

Il materiale didattico messo a disposizione da parte dei docenti, ivi comprese le lezioni in teledidattica sincrona o asincrona, è ad uso esclusivo degli studenti dell’Ateneo. Ne sono pertanto esplicitamente vietati la copia, modifica, trasferimento, cessione, diffusione a terzi, a qualunque
titolo.

Gli studenti laureandi sono parimenti tenuti al rispetto delle norme di cui sopra e in particolare al rispetto delle indicazioni contenute nell’apposita comunicazione trasmessa all’atto della presentazione della domanda di laurea.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali e civili previste dalla normativa vigente, le azioni e i comportamenti che violino quanto previsto all’art. 32 comportano l'applicazione di sanzioni disciplinari a carico dello studente trasgressore ai sensi del R.D.L. 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella Legge 2 gennaio 1936, n.73. Le sanzioni disciplinari si applicano, per quanto
compatibile, anche agli studenti temporaneamente ospiti dell’Ateneo.

Le sanzioni disciplinari irrogabili sono le seguenti:

a) ammonizione;
b) interdizione temporanea da una o più attività didattiche;
c) esclusione da uno o più esami di profitto per uno o più appelli/sessioni o l’esclusione dalla
prova finale per una o più sessioni degli esami di laurea;
d) sospensione temporanea dall'Ateneo.

I provvedimenti disciplinari sono registrati nella carriera scolastica dello studente e trascritti nei fogli di congedo. Del provvedimento disciplinare di cui al comma 2 lettera d) viene data comunicazione a tutti gli Atenei italiani. Le sanzioni irrogate a studenti temporaneamente ospiti dell’Ateneo sono comunicate all’Università di appartenenza.

Il Rettore, non appena avuta notizia dell’infrazione, nel caso in cui valuti che la sanzione applicabile sia l’ammonizione, provvede ai sensi del comma 7. Nel caso in cui il Rettore valuti che, proporzionalmente alla gravità dell’infrazione, siano applicabili le sanzioni di cui al comma 2,
lettere b), c), d), provvede all’immediata trasmissione degli atti all’Organo deputato.

Le sanzioni disciplinari sono rese esecutive con decreto del Rettore nel rispetto della procedura di cui ai commi successivi. Il provvedimento viene comunicato allo studente unitamente all’indicazione del termine per l’eventuale appello, ove previsto.

L'applicazione di tutte le sanzioni è soggetta al contraddittorio con lo studente, pena la nullità della sanzione comminata. Lo studente in sede di contraddittorio può essere anche assistito da eventuale difensore di fiducia.

L'ammonizione è formulata in forma scritta dal Rettore, previa contestazione scritta dell’addebito entro 30 giorni dalla conoscenza dell’infrazione e sentito lo studente, sulla base di una relazione predisposta e firmata dal soggetto che ha rilevato l'infrazione e controfirmata come presa d'atto dal responsabile della struttura in cui si è verificato il fatto.

L'interdizione temporanea da una o più attività didattiche, l'esclusione da uno o più appelli di esame di profitto e l’esclusione dalla prova finale per una o più sessioni degli esami di laurea, sono deliberate dal Consiglio di corso, previa contestazione scritta e particolareggiata da parte del Presidente di Consiglio di Corso degli addebiti da effettuarsi all’interessato almeno 10 giorni prima
della seduta del Consiglio. Lo studente può presentare le sue difese per iscritto e chiedere di essere sentito nella seduta del Consiglio. Ciascuna delibera è presa a maggioranza dei presenti.

La sospensione temporanea dall'Ateneo, la cui durata non può essere superiore a tre anni, è deliberata dal Senato Accademico nel rispetto della procedura di cui al precedente comma 9. La contestazione è effettuata dal Rettore in qualità di Presidente del Senato Accademico.

Nei casi di cui ai punti b), c), d) del comma 2, la contestazione dell'addebito allo studente deve essere effettuata entro 20 giorni dalla trasmissione degli atti da parte del Rettore.

Il procedimento disciplinare deve comunque concludersi entro 120 giorni dalla notizia dell’infrazione.

Contro le delibere degli organi collegiali, è previsto reclamo in unica istanza al Rettore, entro 60 giorni dal decreto rettorale di comminazione della sanzione disciplinare. Il Rettore decide, senza necessità di ulteriore contradditorio, entro 30 giorni dalla proposizione del reclamo. Resta ferma la possibilità di ricorrere in sede giurisdizionale avverso i provvedimenti disciplinari.

Ultimo aggiornamento il: 13/03/2024