Norme e metodologie per la valutazione dei titoli esteri

Freccia con etichetta "Evaluation"

Principi generali

Nelle procedure di valutazione delle qualifiche estere, l'Università degli studi di Brescia applica una metodologia in linea con i criteri stabiliti dalla Convenzione di Lisbona (ratificata in Italia con Legge 148/2002) e con le pratiche condivise a livello internazionale da parte dei centri afferenti alle reti ENIC e NARIC.

I principi base relativi alla valutazione dei titoli di studio sono esposti nella Sezione III della Convenzione di Lisbona e sono riassumibili nei seguenti punti:

- diritto alla valutazione dei titoli di studio ottenuti

- divieto di qualsiasi discriminazione di sesso, razza, colore, disabilità, lingua, religione, opinioni poltiche o di altra natura, origini nazionali / etniche / sociali, appartenenza a minoranze nazionali, proprietà, nascita o stato civile

- impegno a valutare i titoli di studio sulla base delle conoscenze e competenze acquisite dal richiedente

- impiego di criteri e procedure trasparenti, coerenti e affidabili

- decisioni adottate sulla base di adeguate informazioni sui titoli di studio e sui sistemi formativi (natura dell'istituzione, caratteristiche del corso di studi e valore - natura e diritti - del titolo)

- decisioni adottate entro un lasso di tempo ragionevole, indicato in anticipo

- diniego motivato, con informazioni sulle eventuali procedure alternative

Oltre agli elementi fondanti dati dalla Convenzione di Lisbona, l'Ateneo applica i seguenti principi generali:

  • La valutazione delle qualifiche estere viene effettuata caso per caso, valutando il singolo titolo in corrispondenza e a seconda dello scopo per cui è richiesto il riconoscimento in Italia.
  • Il diniego al riconoscimento si basa sul concetto di “differenza sostanziale”, sia in considerazione degli elementi della qualifica estera e di quella italiana corrispondente, sia considerando gli elementi strutturali del sistema estero di riferimento.
  • La valutazione della qualifica estera è possibile solo per qualifiche ufficiali nel sistema di riferimento, ovvero rilasciate da istituzioni accreditate/riconosciute: non tutte le qualifiche considerate ufficiali in un sistema estero potranno trovare un riconoscimento in Italia nel caso in cui sussistano una o più differenze sostanziali.
  • La valutazione si basa su documenti ufficiali in lingua originale rilasciati dal Paese o dall’istituzione estera di riferimento: ogni altro documento, come le traduzioni o le autocertificazioni, sono da considerarsi di supporto.
  • L’ottenimento di una qualifica estera tramite procedure o percorsi “speciali”, che differiscano dalle modalità ordinarie di rilascio del titolo o che siano frutto di operazioni valutative svolte da istituzioni o centri esteri, sono generalmente da considerarsi come casi di “differenza sostanziale”.
  • Oltre alla conoscenza degli elementi della qualifica, la valutazione tiene conto anche delle modalità con cui la qualifica estera è stata ottenuta/rilasciata.
  • Una precedente valutazione che abbia ad oggetto medesime qualifiche non ha efficacia vincolante per le future valutazioni.

Documentazione richiesta

L'Università degli studi di Brescia richiede la documentazione utile al fine di conoscere gli elementi del sistema estero e quelli della qualifica da valutare.
Essendo la valutazione svolta caso per caso, anche in considerazione del fatto che una qualifica può essere stata ottenuta seguendo percorsi differenti, la documentazione richiesta si basa sul singolo caso e può variare a seconda del Paese estero di riferimento della qualifica, di dove sono stati svolti gli studi e della/e istituzione/i implicate in tale procedimento.

Elementi della qualifica estera

Per la corretta valutazione dei titoli esteri, vengono considerate le seguenti informazioni sulla singola qualifica:

  • Nome ufficiale del titolo (in lingua originale)
  • Nome ufficiale e status dell’istituzione che ha rilasciato il titolo (awarding institution)
  • Nome ufficiale e status dell’istituzione presso cui si è svolto il corso - se diversa dalla precedente (teaching institution )
  • Accreditamento/riconoscimento del corso
  • Natura del titolo
  • Livello del titolo
  • Durata del corso
  • Numero di crediti
  • Diritti accademici e professionali
  • Elementi specifici (ad es. la presenza di una tesi finale)
  • Curriculum degli studi

Tali elementi sono riscontrabili direttamente sulla documentazione ufficiale fornita dal possessore del titolo, oppure tramite fonti ufficiali del Paese di afferenza del titolo.

Elementi del sistema estero

L'Ateneo reperisce informazioni sul singolo sistema estero di istruzione scolastica e di formazione superiore, anche in considerazione di eventuali riforme. In particolare:

Istruzione scolastica e titolo finale

  • Anni di scolarità richiesti per l’accesso alla formazione superiore
  • Sussistenza di differenti istituzioni scolastiche e di differenti qualifiche finali di scuola secondaria superiore (sistema diversificato/non diversificato)
  • Sussistenza di elementi specifici richiesti dalle istituzioni per l’accesso alla formazione superiore
  • Istituzione o ente che conferisce il titolo finale

Formazione superiore

  • Sistema binario o unitario di formazione superiore
  • Denominazione dei titoli accademici e loro elementi specifici
  • Sistema di valutazione del profitto e prassi utilizzate dalle istituzioni per le votazioni
  • Istituzione o ente che conferisce il titolo finale
  • Qualifica che consente l’accesso a livelli successivi di studio

Ulteriori elementi

  • Legislazione e regole nazionali: leggi e norme principali in tema di istruzione secondaria e di formazione superiore
  • Accordi internazionali, bilaterali o multilaterali in tema di riconoscimento delle qualifiche e/o di standardizzazione dei sistemi
  • Regole di accreditamento/riconoscimento delle istituzioni della formazione superiore e dei programmi di studio
  • Sussistenza di un sistema di controllo della qualità per istituzioni afferenti al sistema nazionale ma operanti all’estero

Qualifiche conseguite da titolari di protezione internazionale

L'Ateneo applica l'Articolo VII della Convenzione di Lisbona, recepito in Italia con il comma 3 bis all’art. 26 del Decreto Legislativo 251/2007 e ribadito annualmente dalle Procedure del Ministero dell'Università e della Ricerca inerenti l'ammissione alla formazione superiore di possessori di titolo estero:

«Ogni Parte, nell’ambito del proprio sistema di istruzione ed in conformità con le proprie disposizioni costituzionali, giuridiche e normative, adotterà tutti i provvedimenti possibili e ragionevoli per elaborare procedure atte a valutare equamente ed efficacemente se i rifugiati, i profughi e le persone in condizioni simili a quelle dei rifugiati soddisfano i requisiti per l’accesso all’istruzione superiore, a programmi complementari di insegnamento superiore o ad attività̀ lavorative, anche nei casi in cui i titoli di studio rilasciati da una delle Parti non possono essere comprovati dai relativi documenti».

Il comma 8 dell'art. 10 del Regolamento studenti dell'Università degli studi di Brescia prevede infatti:

«Per l’ammissione ai corsi di studio l’Ateneo valuta l’idoneità dei titoli di studio conseguiti all’estero  da titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria in Italia, anche nei casi in cui i titoli non possono essere comprovati dai relativi documenti.
A tal fine l’Ateneo si avvale dell’esperienza e della certificazione prodotta dai centri ENIC-NARIC nonché delle buone pratiche stabilite a livello internazionale in materia di accesso di titolari di protezione internazionale.
Il Rettore provvede a valutare specifici casi residuali di Studenti profughi o in condizioni simili a quelle dei rifugiati in materia di requisiti per l’accesso ai Corsi di Studio
».

Ultimo aggiornamento il: 06/06/2023