Riconoscimento diretto

Le Università decidono sul riconoscimento di titoli di studio conseguiti all’estero ai fini del conseguimento di titoli universitari italiani. Esercitano tale competenza nell'ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia.

La normativa di riferimento è la Convenzione di Lisbona dell'11 aprile 1997, ratificata In Italia con Legge n. 148/2002.

Il riconoscimento totale di un titolo di studio estero (Riconoscimento diretto), ai sensi degli art 2 e 3 della Legge n. 148/2002, è finalizzato al rilascio di un titolo universitario italiano analogo a quello posseduto e con lo stesso valore legale. Il Riconoscimento viene accordato solo se, a seguito di un esame analitico di un titolo di studio conseguito all’estero, i le attività formative svolte e i relativi contenuti corrispondono in modo dettagliato e completo a quelle previste per ottenere il titolo di studio italiano per il quale viene presentata la richiesta di Riconoscimento.

Condizioni per presentare domanda

La domanda di Riconoscimento diretto può essere presentata se si verificano tutte le seguenti condizioni:

  • nell'offerta formativa dell’Ateneo, al momento della richiesta, deve essere attivo il corso di studi che rilascia il titolo per il quale si richiede il Riconoscimento
     
  • Il titolo estero
    - deve essere stato emesso da università o da istituti di istruzione superiore post-secondaria ufficiali e accreditati nel sistema educativo locale
    - deve essere un titolo di natura accademica
    - deve essere titolo finale comparabile al Primo ciclo QF-EHEA / 6° livello EQF o al Secondo ciclo QF-EHEA / 7° livello EQF
    - deve consentire, nel sistema di istruzione che lo ha rilasciato, il proseguimento degli studi universitari al livello successivo, comparabile al Secondo ciclo QF- EHEA / 7° livello EQF oppure al Terzo ciclo QF-EHEA / 8° livello EQF.

Conoscenza della lingua Italiana

Nel caso in cui il riconoscimento sia chiesto in relazione a un corso di studi offerto in lingua Italiana, i cittadini non-UE residenti all'estero sono tenuti a dimostrare la conoscenza della lingua Italiana, come  previsto dalle disposizioni annuali del Ministero dell’università e della ricerca. Gli interessati devono presentare un certificato di livello B2 o superiore emesso nell’ambito del sistema di qualità CLIQ.

Per i corsi di laurea magistrale erogati in Lingua Inglese non è necessaria la conoscenza della Lingua Italiana.

Conoscenza della lingua Inglese

Nel caso di richiesta di Riconoscimento diretto per un corso di laurea magistrale delle aree di Economia, Ingegneria e Giurisprudenza è richiesta anche la conoscenza della lingua inglese almeno a livello B1 Cefr (Common european framework of reference for languages). Alcuni corsi di laurea magistrale accettano, in alternativa alla certificazione, il superamento di esami di lingua inglese durante il percorso universitario compiuto o lo svolgimento di tale percorso in lingua inglese. Indicazioni dettagliate in merito sono riportate nel Regolamento didattico dei singoli corsi di studio.

Domanda e documenti da allegare

Il modulo della domanda deve essere richiesto inviando una mail a [email protected]

Alla domanda deve essere allegata la documentazione necessaria all’analisi dettagliata del percorso di studio: 

  • Il Diploma originale di scuola secondaria superiore in lingua straniera e la Pagella finale, con traduzione ufficiale in lingua Italiana o Inglese
     
  • Il Diploma originale e la Pagella finale devono inoltre essere legalizzati dalle autorità del paese che li ha emessi e corredati da Dichiarazione di valore da parte della Rappresentanza italiana competente per territorio
  • Il Diploma originale in lingua straniera di laurea e il Certificato degli esami sostenuti, con traduzione ufficiale in lingua Italiana o Inglese
     
  • Il Diploma originale di laurea e il Certificato degli esami sostenuti devono inoltre essere legalizzati dalle autorità del paese in cui sono stati rilasciati e corredati da Dichiarazione di valore da parte della Rappresentanza italiana competente per territorio
     
  • I Programmi dei corsi riferiti al percorso di laurea timbrati dall’Università estera, con traduzione ufficiale in lingua Italiana o Inglese
     
  • Tesi di laurea eventualmente discussa per il conseguimento del titolo accademico, in sintesi o in versione integrale, in formato cartaceo o digitale, tradotta in lingua inglese o italiana.

Qualora si chieda Riconoscimento diretto per un corso di laurea magistrale, devono essere presentati i documenti relativi al titolo di scuola superiore, al titolo accademico di primo livello e al titolo accademico di secondo livello conseguiti all'estero.

Contributi

La domanda di Riconoscimento diretto prevede il pagamento di un contributo iniziale, il cui ammontare viene approvato annualmente dalle autorità accademiche e che non è rimborsabile qualunque sia l'esito della valutazione.


E' inoltre previsto un contributo successivo, anch'esso deciso annualmente, in caso venga accordato il Ricoscimento diretto.

Ultimo aggiornamento il: 21/04/2021