Formazione Continua, apprendimento permanente, didattica aperta

La formazione professionale continua è definita dalla normativa italiana come «attività formative rivolte ai soggetti adulti, occupati o disoccupati, con particolare riferimento alle attività a cui il lavoratore partecipa per autonoma scelta, al fine di adeguare o di elevare il proprio livello professionale, ed agli interventi formativi promossi dalle aziende, in stretta connessione con l’innovazione tecnologica ed organizzativa del processo produttivo» (circolare del Ministero del Lavoro n. 174/96 - Legge 236/93).

I partecipanti non possono essere coloro che tipicamente usufruiscono della didattica di ateneo, ovvero gli studenti iscritti ai corsi triennali, magistrali, a ciclo unico o di dottorato.

Possono rientrare anche le attività di formazione dei laureati presso le imprese se svolte a favore di ex studenti ora laureati e purché ci sia una convenzione con l’impresa; diversamente, si tratta di tirocini curriculari.

I corsi di perfezionamento e le scuole estive rientrano se sono regolati da convenzioni e se non conferiscono titoli legalmente riconosciuti;

Sono inclusi inoltre i corsi di formazione e aggiornamento rivolti agli insegnanti delle scuole, finalizzati a favorire l’aggiornamento sugli sviluppi scientifici e didattici più recenti, promuovere le metodologie valutative più innovative e incrementare lo scambio di conoscenze ed esperienze tra insegnanti e ricercatori.

Ultimo aggiornamento il: 12/03/2022