Borsa di Dottorato

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Le borse di studio di Dottorato dell’importo annuale di € 16.243,00, al lordo degli oneri a carico del dottorando, sono erogate con cadenza mensile. L’importo della borsa di studio può essere aumentato del 50% per periodi di ricerca all’estero autorizzati dal Collegio dei Docenti di durata continuativa minima di 15 giorni, per una durata complessiva non superiore a 12 mesi (18 mesi in caso di Dottorato in co-tutela) nel triennio. Tale maggiorazione si applica a ciascun dottorando sia beneficiario di borsa, sia senza borsa. A decorrere dal secondo anno, a ciascun dottorando beneficiario di borsa di studio o senza beneficio di borsa di studio (esclusi i dottorandi in Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca o di Dottorato industriale) è assicurato un budget per l’attività di ricerca in Italia e all’estero di importo non inferiore al 10% dell’importo lordo annuale della borsa medesima.

Le borse di studio di Dottorato non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere, utili a integrare con soggiorni all’estero l’attività di ricerca del dottorando.

Le borse di studio sono rinnovate a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l’anno precedente, a seguito di verifica e delibera da parte del Collegio dei Docenti.

Non può beneficiare di borsa di studio di Dottorato chi ne abbia fruito in precedenza, anche parzialmente.

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Ultimo aggiornamento il: 01/06/2023