Benefici fiscali

COSA SI INTENDE PER EROGAZIONE LIBERALE IN DENARO A FAVORE DI UN’UNIVERSITÀ?

Le erogazioni liberali in denaro sono le donazioni che il donatore effettua spontaneamente al fine di sostenere economicamente l’impegno sociale, civile, scientifico e di ricerca delle università.

Le erogazioni liberali in denaro sono donazioni verso L’Ateneo senza che il donatore richieda alcuna controprestazione, esse possono tuttavia essere finalizzate o meno ad una specifica destinazione di utilizzo. La destinazione di scopo può essere stabilita dal donante oppure proposta nell’ambito di specifiche iniziative da parte dell’Ateneo beneficiario. Il sistema tributario italiano prevede numerose agevolazioni fiscali, per i contribuenti che effettuano erogazioni liberali a favore dell’Ateneo, sia sotto forma di detrazioni d’imposta che come deduzioni dal reddito imponibile Irpef o Ires.

DETRARRE O DEDURRE?

Gli oneri e le spese detraibili riducono direttamente sull’imposta lorda riducendo di fatto l’imposta dovuta dal contribuente. 
Gli oneri e le spese deducibili sono portate in diminuzione del reddito complessivo, rilevante ai fini della determinazione dell’imposta, riducendone il carico fiscale.

QUALI AGEVOLAZIONI ESISTONO PER CHI FA UNA DONAZIONE IN DENARO ALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA?

Benefici Fiscali (Irpef) per le persone Fisiche in presenza di erogazioni libere (finalizzate o meno):

Norma di Riferimento

Ambito di Applicazione

Effetti fiscali

Modalità di fruizione del beneficio fiscale

Art. 10, comma 1 lett. l-quater) TUIR

Erogazioni liberali in denaro

Deduzione dal reddito complessivo senza limiti

Il pagamento deve essere tracciabile (non in contanti). La detrazione/deduzione può essere fatta valere in occasione della dichiarazione dei redditi con idonea documentazione

Art. 15, comma 1, lett. 1-octies TUIR

Erogazioni liberali in danaro finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e universitaria e all'ampliamento dell'offerta formativa

Detrazione pari al 19% dell'imposta lorda

 

Benefici fiscali per Aziende e Enti in presenza di erogazioni libere (per iniziativa spontanea) o finalizzate (per indicazione e volontà dell’erogante o per progetto iniziativa definita dall’Ateneo):

Norma di Riferimento

Ambito di Applicazione

Effetti fiscali

Modalità di fruizione del beneficio fiscale

Art. 1, comma 353, Legge 266/2005

Contributo o liberalità per il finanziamento della ricerca

Integralmente deducibile dal reddito dei soggetti passivi IRES. Se l'erogazione liberale è esclusivamente finalizzata alla ricerca (es: finanziamento di assegno di ricerca) è possibile invocare sulla convenzione la totale esenzione da imposte indirette, salvo l'IVA se dovuta

Il pagamento deve essere tracciabile (non in contanti). La deduzione può essere fatta valere in occasione della dichiarazione dei redditi con idonea documentazione

Art. 1, comma 354, Legge 266/2005

Contributo o liberalità per il finanziamento della ricerca

Esenzione da tasse ed imposte indirette diverse da quella sul valore aggiunto e da diritti a qualunque titolo dovuti e gli onorari notarili relativi agli atti di donazione effettuati

Art. 100, comma 2, lett. a) TUIR

Erogazioni liberali a favore di persone giuridiche che perseguono finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale, sanitaria o culto o finalità di ricerca scientifica

Deduzione per un ammontare complessivamente non superiore al 2% del reddito d'impresa dichiarato (tassato ai fini IRES o tassato in capo ai soci ai fini IRPEF nelle società di persone)

Benefici Fiscali (Irpef) per le persone Fisiche (o Ires) per Società ed Enti, in presenza di destinazioni e progetti specifici:

Norma di Riferimento

Ambito di Applicazione

Effetti fiscali

Modalità di fruizione del beneficio fiscale

Art. 1 D.L. 83/2014 convertito con Legge 106/2014 ART BONUS

(deve sussistere lo specifico progetto sottoposto ad approvazione del Mibact)

erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura e dello spettacolo. Le erogazioni devono essere riferite ai seguenti interventi: 1) manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici; 2) sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (es: musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali ex art. 101 D.lgs 42/2004)

Credito d'imposta pari al 65% dell'importo donato.  Il credito d'imposta è riconosciuto nel limite del 15% del reddito imponibile

 

Modalità di effettuazione delle erogazioni liberali

Le erogazioni in denaro, per essere deducibili e garantire la detraibilità, devono essere effettuate tramite banca, ufficio postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari (o altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del D.lgs. 241/1997). Queste indicazioni valgono per tutte le fattispecie previste dalla presente informativa.

Come far valere i benefici fiscali da parte dei soggetti Irpef

È bene ricordare che la differenza tra detrazioni e deduzioni, agli effetti Irpef, è di natura sostanziale. Infatti, mentre gli oneri detraibili (art. 15 TUIR) incidono (in percentuale) direttamente sull’imposta lorda riducendo di fatto l’imposta dovuta dal contribuente, gli oneri deducibili (art. 10 TUIR) sono spese che possono essere portate in diminuzione dal reddito complessivo rilevante ai fini Irpef, prima del calcolo dell’imposta. Pertanto, quest’ultima tipologia di spese, riducendo a monte il reddito imponibile, determina un beneficio pari all’aliquota massima raggiunta dal contribuente interessato. Sia che l’agevolazione consista in una detrazione d’imposta che in una deduzione dal reddito imponibile è possibile farla valere in occasione della dichiarazione dei redditi (modello 730, modello Dichiarazione dei Redditi PF). Per il principio di cassa le deduzioni e le detrazioni spettanti si calcolano tenendo conto delle erogazioni liberali effettuate nell’anno cui si riferisce la dichiarazione (c.d. periodo d’imposta): per esempio se l’erogazione liberale è stata fatta nel 2021 potrà essere considerata solo con la dichiarazione dei redditi (dichiarazione dei Redditi 2022 PF) relativa al 2021 da presentare nell’anno successivo entro il relativo termine (ad ora 30 novembre 2022). Ricordiamo, che la documentazione tributaria relativa alla dichiarazione di tutti gli oneri sostenuti, deve essere conservata dal contribuente fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione ed esibita, se richiesta, ai competenti uffici dell’Agenzia delle Entrate. 

Le agevolazioni fiscali per le erogazioni liberali dei soggetti Ires (Art. 1 commi 353 e 354 Legge 266/2005

Sono integralmente deducibili dal reddito del soggetto erogante i fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca, a titolo di contributo o liberalità, dalle società e dagli altri soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (IRES) in favore di università, fondazioni universitarie di cui all’articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, delle fondazioni e delle associazioni regolarmente riconosciute a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministro della salute, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ivi compresi l’ISS e l’ISPESL, nonché degli enti parco regionali e nazionali”; il comma 354 stabilisce che “Gli atti relativi ai trasferimenti a titolo gratuito di cui al comma 353 sono esenti da tasse e imposte indirette diverse da quella sul valore aggiunto e da diritti dovuti a qualunque titolo e gli onorari notarili relativi agli atti di donazione effettuati ai sensi del comma 353 sono ridotti del 90%. le imprese possono portare in deduzione dal reddito, senza alcun limite, le erogazioni liberali effettuate per il finanziamento della ricerca in favore dei soggetti sopra elencati. In presenza di una erogazione liberale finalizzata esclusivamente alla ricerca (ad es. finanziamento di un assegno di ricerca, borsa di dottorato, acquisto di materiali di consumo, sostegno ad un progetto di ricerca, ecc.), il soggetto oltre all’integrale deducibilità potrà invocare sulla convenzione la totale esenzione da imposte indirette (salvo l’IVA se nel caso specifico dovuta).

Le agevolazioni fiscali per le erogazioni liberali dei soggetti Ires e delle imprese soggette a Irpef (art. 100, comma 2, lettera a, del TUIR)

Sono deducibili le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalità comprese fra quelle indicate nel comma 1 (finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto), o finalità di ricerca scientifica, nonché i contributi, le donazioni e le oblazioni per un ammontare complessivamente non superiore al 2% del reddito d'impresa dichiarato.

Cessioni gratuite di beni all’Ateneo

La cessione a titolo gratuito di beni effettuata da un’impresa, sia essa impresa individuale o società di persone o di capitali, è considerata come operazione rilevante IVA. In tale contesto normativo si inserisce, invece la cessione gratuita di beni effettuata dai medesimi soggetti a scopi benefici. L’art.10, comma 1, punto 12, del D.P.R. 633/72 prevede che sono esenti dall’imposta le cessioni di cui al n. 4) dell’art. 2 fatte ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS. Per tali cessioni occorre valutare nel caso specifico le disposizioni fiscali applicabili.

ANCHE LE DONAZIONI ALL'ASSOCIAZIONE ALUMNI PREVEDONO BENEFICI FISCALI?

La disciplina attuale non prevede benefici fiscali per le associazioni dei laureati, pertanto non sono previste agevolazioni per donazioni a favore dell'Associazione Alumni.

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Ultimo aggiornamento il: 27/02/2024