Il regolamento delle Scuole di Specializzazione di area medica all'art. 14 disciplina le assenze dovute per malattie e, riprendendo quanto previsto dal D.Lgs. 368/99 all’art. 40 comma 3, stabilisce che le assenze per malattia determinano la sospensione della formazione quando siano di durata superiore ai quaranta giorni lavorativi consecutivi.
Pertanto, i periodi di sospensione per malattia superiori a 40 giorni, devono essere interamente recuperati.
Secondo quanto disposto dall’art. 40 comma 5, durante i periodi di assenza viene corrisposta la sola quota fissa del trattamento economico, mentre nei periodi di recupero viene corrisposto l’intero importo.
Il periodo massimo di sospensione previsto durante tutto il corso di specializzazione è pari a 12 mesi.
Il superamento del periodo di comporto (un anno) è causa di risoluzione anticipata del contratto, ove previsto.
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