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Cosa prevede il contratto sulle assenze per malattia?

Come previsto dal D.Lgs. 368/99 all’art. 40 comma 3 “Gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per servizio militare, gravidanza e malattia, sospendono il periodo di formazione, fermo restando che l'intera sua durata non è ridotta a causa delle suddette sospensioni. Restano ferme le disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonché quelle sull'adempimento del servizio militare di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni”.

Pertanto, i periodi di sospensione per malattia superiori a 40 giorni, devono essere interamente recuperati.

Secondo quanto disposto dall’art. 40 comma 5, durante i periodi di assenza viene corrisposta la sola quota fissa del trattamento economico, mentre nei periodi di recupero viene corrisposto l’intero importo.

Il periodo massimo di sospensione previsto durante tutto il corso di specializzazione è pari a 12 mesi.

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