Inizialmente si comunica lo stato di gravidanza al Direttore della scuola che dovrà adibire la specializzanda a mansioni non pericolose per la salute della mamma e per quella del nascituro senza, al tempo stesso, pregiudicare la formazione.
Se ciò non fosse possibile, è necessario rivolgersi alla Direzione provinciale del Lavoro che, in base alla documentazione prodotta attestante la situazione, rilascia l’autorizzazione a sospendere l’attività di formazione prima del periodo di astensione obbligatoria.
Lo stato di gravidanza deve essere comunicato quanto prima anche alla segreteria didattica della propria Scuola e all'UOC Sanità ([email protected]).
In assenza di provvedimenti atti a determinare la sospensione anticipata rispetto al periodo di congedo obbligatorio, la specializzanda viene collocata in congedo per maternità a partire da due mesi prima della data presunta del parto (formula 2+3 di astensione obbligatoria, che va dai due mesi antecedenti la data presunta del parto fino a tre mesi dopo il parto).
La specializzanda dovrà inviare alla segreteria della propria scuola di specializzazione e a [email protected], i seguenti documenti:
- certificato del ginecologo su carta intestata attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto;
- certificato della medicina preventiva;
- modulo sospensione formazione;
- copia documento d’identità
entro i primi giorni del mese del settimo mese di gravidanza.
Per maggiori informazioni Contatta UOC Sanità
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