Il concetto di coscienza è rinvenibile nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani; l’Art 1 infatti afferma che “Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza”, l’Art. 18 statuisce invece che “Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti”.
Lo troviamo inoltre nella Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea, quell’Europa che oggi sta affrontando l’emergenza ucraina che ha risvegliato domande antiche, che interpellano le coscienze oltre agli stati.
Come fermare un’aggressione ingiustificata, barbara, violenta senza venir meno al dettame costituzionale che rifiuta la guerra come strumento di risoluzione delle controversie internazionali? Come riaffermare il valore del dialogo in una situazione che ha già travalicato ogni comportamento umanamente accettabile? Come sostenere ostinatamente il valore della scelta individuale, anche di fronte ad ordini ingiusti? Come mettere in discussione il nostro stile di vita che crea dipendenza da altri paesi dalla democrazia incompiuta?
La Costituzione italiana, pur non comprendendo esplicitamente nel proprio testo il vocabolo coscienza, sancisce implicitamente il diritto all’obiezione (e quindi all’esercizio) di coscienza, negli articoli 2, 19 e 21 della carta stessa.
Nell’assetto normativo determinatosi nel dopo guerra l’obiezione di coscienza ha trovato pieno riconoscimento in quattro casi: il primo riguardava l’uso personale delle armi, divenuto rifiutabile “per imprescindibili motivi di coscienza” grazie alla L. 15 dicembre 1972, n. 772, e alle successive modifiche del 1974 e del 1988, superate poi dalla soppressione del servizio obbligatorio di leva. Il secondo si è avuto con la L. 22 maggio 1978, n. 194, il cui art. 9 prevede che il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie non sia tenuto a prendere parte alle procedure abortive quando sollevi obiezione di coscienza; il terzo è stato generato dalla possibilità di esprimere obiezione alla sperimentazione animale contenuta nella Legge 413 del 1993; il quarto, infine, dalla L. 19 febbraio 2004, n. 40, il cui Art. 16 ha affermato il diritto all’obiezione di coscienza del personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie che non intenda prendere parte alle procedure per l’applicazione delle tecniche di fecondazione artificiale.
La libertà di coscienza, si colloca pertanto tra i diritti fondamentali della persona e la coscienza costituisce un elemento imprescindibile della natura umana.
Siamo consapevoli che gli enti formativi hanno un ruolo insostituibile nell’educare alla libertà di coscienza, alla tutela della persona e della sua dignità e in occasione della giornata internazionale delle coscienze conferma la volontà di impegnarsi, attraverso ogni azione, interna ed esterna alla propria comunità, per questo nobile fine.