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Studenti comunitari: corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico

Requisiti di ammissione

Nei paragrafi seguenti vengono fornite informazioni riguardo i requisiti di ammissione ai corsi laurea e di laurea magistrale a ciclo unico.

Per quanto riguarda il titolo di studio estero, particolari requisiti regolano l'ammissione di candidati con titolo High school del sistema statunitense e con titolo GCE/IGCE del sistema del Regno Unito.

Inoltre possono essere richiesti ulteriori documenti rispetto a quelli elencati in caso di percorsi scolastici svolti presso istituzioni transnazionali o nell'ambito di più di un sistema formativo oppure in sistemi formativi che prevedono requisiti particolari per l'accesso agli studi universitari, quali votazione finale minima, curriculum di istruzione, votazione in specifiche materie, ecc.

  1. L’ammissione a un Corso di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico richiede il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore italiano o di un titolo conclusivo del ciclo scolastico secondario conseguito in un sistema di istruzione estero e riconosciuto idoneo per accedere al corso universitario scelto.

    Il titolo estero deve
    - essere stato conseguito dopo almeno 12 anni di scolarità e con la frequenza degli ultimi due anni nel sistema che lo ha rilasciato (fatti salvi gli accordi bilaterali in materia).
    - essere comparabile al 4° livello EQF
    - essere stato emesso da istituti scolastici / enti esaminatori che risultano ufficialmente accreditati nel sistema educativo di riferimento
    - consentire, nel sistema di istruzione che lo ha rilasciato, l'accesso agli studi universitari al livello comparabile al Primo ciclo QF- EHEA / 6° livello EQF.
     
  2. Il candidato deve aver superato la prova di idoneità accademica se è prevista nel sistema educativo frequentato

Nel caso di istituzioni transnazionali, sia la sede principale, sia la sede distaccata dovranno essere accreditate dalle autorità di riferimento nei territori dove operano.

L’ammissione all’università viene concessa solo se la documentazione che attesta il possesso dei requisiti risulta valida, come previsto dalla normativa in vigore e dalle specifiche disposizioni del  Ministero dell’Università e della Ricerca. 

Nel caso il numero totale di anni di scolarità sia minore di 12 il candidato, prima di iscriversi in Italia, deve in alternativa:

  • aver completato gli esami del primo anno di università se il sistema scolastico di provenienza prevede 11 anni complessivi (gli esami del primo e secondo anno se la scolarità è pari a 10 anni);
  • aver conseguito titolo di studi post-secondari in un istituto superiore non universitario in Italia o all'estero, in materia affine a quella del corso universitario scelto in Italia e dopo un anno di studio se il sistema scolastico di provenienza prevede 11 anni complessivi (dopo due anni di studio se la scolarità è pari a 10 anni);
  • aver concluso positivamente un corso propedeutico foundation course presso un'istituzione della formazione superiore in Italia o all'estero, della durata di un anno se la scolarità complessiva è pari a 11 anni (della durata di due anni se la scolarità è di 10 anni).

Tali periodi di studio consentono in Italia solo l’immatricolazione al primo anno, non è possibile chiedere il riconoscimento degli esami sostenuti per avere l’abbreviazione di  corso.

Coloro che non hanno superato la prova di idoneità accademica prevista nel sistema di istruzione estero per accedere alla formazione superiore oppure che hanno conseguito un titolo finale di scuola secondaria che non consente accesso diretto alla formazione superiore, dovranno in alternativa

  • presentare certificato di immatricolazione a un corso della formazione superiore erogato in un Paese e/o sistema estero differente da quello del titolo finale di scuola secondaria, che attesti il superamento di tutti gli esami previsti per il primo anno di studi (si richiedono gli esami dei primi due anni se la scolarità è di 11 anni totali);
  • aver conseguito titolo di studi post-secondari in un istituto superiore non universitario in Italia o all'estero, in materia affine a quella del corso universitario scelto in Italia e dopo un anno di studio (si richiedono due anni di studio se la scolarità è di 11 anni totali);
  • aver concluso positivamente un corso propedeutico foundation course presso un'istituzione della formazione superiore in Italia o all'estero, della durata di un anno (si richiedono due anni di studio se la scolarità è di 11 anni totali).

Tali periodi di studio consentono in Italia solo l’immatricolazione al primo anno, non è possibile chiedere il riconoscimento degli esami sostenuti per avere l’abbreviazione di  corso.

Tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico prevedono un test di ammissione, per alcuni orientativo e per altri selettivo.

La partecipazione ai test selettivi è obbligatoria: potranno immatricolarsi solo coloro che avranno superato la prova e vinto uno dei posti disponibili.

Per i corsi di studio che prevedono invece prova di ingresso orientativa, i candidati che non sostengono tale prova oppure che non ottengono il punteggio minimo possono immatricolarsi, ma avranno Obblighi formativi aggiuntivi - OFA. Tali obblighi comportano limitazioni a sostenere esami del primo anno di corso.

Documenti da presentare per l'immatricolazione

Al momento dell'immatricolazione, i candidati devono consegnare all'ufficio Ammissione studenti internazionali i seguenti documenti:

  1. Il diploma di scuola secondaria superiore e la pagella finale in lingua originale, con traduzione ufficiale in lingua Italiana o Inglese se non sono stati rilasciati in tali lingue
     
  2. Il diploma e la pagella finale devono essere legalizzati dalle autorità del paese al cui sistema formativo appartengono
     
  3. Dichiarazione di valore emessa dalla Rappresentanza italiana competente per il paese al cui sistema formativo il titolo appartiene


Ai sensi della "Convenzione europea di Bruxelles" del 25 maggio 1987 sono esenti dalla legalizzazione i documenti amministrativi emessi da istituti o enti pubblici nei seguenti paesi: Belgio, Danimarca, Estonia, Francia, Irlanda, Italia e Lettonia.

Altri eventuali documenti  in lingua straniera (certificato con gli esami universitari superati – transcript of records-, certificato di superamento della prova di idoneità accademica) devono essere tradotti in lingua Italiana o Inglese.

Alternative alla Legalizzazione e alla Dichiarazione di valore

1. Sistema formativo che appartiene a uno dei paesi elencati in ARDI - Automatic Recognition Database - Italia

Per queste qualifiche l'Università degli studi di Brescia richiede, in alternativa alla Legalizzazione e/o alla Dichiarazione di valore, l'Attestato di verifica rilasciato da CIMEA attraverso la piattaforma online Diplome.

2. Sistema formativo di paesi non presenti in ARDI - Automatic Recognition Database - Italia

I candidati devono presentare i seguenti attestati rilasciati da CIMEA attraverso la piattaforma online Diplome

  • l'Attestato di verifica in sostituzione della Legalizzazione
  • l'Attestato di comparabilità al posto della Dichiarazione di valore.

3. Titolari di protezione internazionale in Italia, anche temporanea

Per informazioni riguardo le alternative alla Legalizzazione dei documenti di studio e al rilascio della Dichiarazione di valore i candidati possono contattare l'ufficio Ammissione studenti internazionali.

 

L'Attestato di Corrispondenza ARDI, scaricabile gratuitamente dal portale, non viene accettato dal nostro Ateneo in sostituzione della Legalizzazione e/o della Dichiarazione di valore, in quanto fornisce informazioni generali sulla natura e i diritti accademici delle qualifiche.

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