Formazione fuori rete formativa in Italia

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Periodi fuori rete formativa

In base al D.I. n. 402/2017, Allegato 1 articolo 1 punto 2, al fine di perfezionare la formazione, la Scuola può avvalersi del supporto di ulteriori strutture extra rete formativa, sia italiane che estere, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi, nell’arco della carriera di specializzazione. 

Con riferimento all’attività formativa professionalizzante ed ai tirocini da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della Scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali, così come previsto dalle vigenti norme.

Tali strutture devono essere necessariamente pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario nazionale.

Se la struttura in questione risulta già facente parte della rete formativa di una Scuola di specializzazione di altro Ateneo, il rapporto convenzionale da predisporre sarà di tipo individuale ed in deroga, nonché subordinato anche alla verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell’Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura. 

I periodi formativi relativamente all’attività formativa professionalizzante ed ai tirocini da svolgersi presso strutture sanitarie estere, a prescindere della natura giuridica delle stesse, sono da definirsi con specifici accordi o lettere di intenti, per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata.

Requisiti generali

Per accedere a un periodo fuori rete lo specializzando deve:
1. aver svolto il corso obbligatorio sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
2. aver effettuato la visita di sorveglianza sanitaria
ed essere in possesso dei relativi certificati.


Per gli specializzandi che avranno accesso durante il loro tirocinio alle aree classificate a rischio da radiazioni ionizzanti è necessario che venga effettuata una valutazione preventiva del rischio radiologico e la relativa classificazione da parte dell’Esperto in Radioprotezione.

Riconoscimento dell’attività formativa svolta

L’accertamento della regolare frequenza del medico in formazione specialistica presso le strutture dell’ Azienda ospitante è affidato al tutor aziendale, il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di riferimento l’avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal programma formativo.

Al termine del periodo di formazione fuori rete il tutor della struttura ospitante deve compilare un’apposita valutazione sull’operato del medico in formazione destinata al Direttore della Scuola.

Richiesta di svolgere un periodo di formazione fuori dalla rete formativa - in Italia

Inizialmente, lo specializzando deve concordare il periodo di frequenza col Direttore della Scuola e la struttura ospitante. Informalmente deve avere già ottenuto il benestare della Struttura ospitante.

Lo specializzando compila, pertanto, il modulo di richiesta da presentare alla Segreteria della propria Scuola di Specializzazione.
Sarà cura dello specializzando fornire i recapiti telefonici e di posta elettronica degli uffici amministrativi delle strutture ospitanti che si occupano della stipula delle Convenzioni.

In considerazione delle tempistiche per la stipula dell'apposita convenzione, tutta la documentazione necessaria per l'avvio dell'iter procedurale (progetto formativo, delibera del Consiglio della Scuola di Specializzazione, ...) deve essere inoltrata all'UOC Sanità, tramite la Segreteria della propria Scuola, almeno tre mesi prima della data prevista per l’inizio del periodo fuori rete.

Lo specializzando non è autorizzato a iniziare il periodo di formazione fuori rete, fino a quando la convenzione non si è perfezionata.

Se necessario, sarà modificato l'inizio e/o la durata del periodo di formazione.

 

Obblighi del medico in formazione

Durante lo svolgimento dell’attività formativa professionalizzante e di tirocinio il medico in formazione specialistica è tenuto:

- ad osservare le indicazioni del tutor e fare riferimento ad esso per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;

- a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la scuola di specializzazione di appartenenza;

- a rispettare i regolamenti della struttura ospitante e le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

- al rispetto e alla tutela della segretezza e riservatezza in materia di trattamento dei dati personali di cui viene a conoscenza durante il periodo di tirocinio presso il soggetto ospitante secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalle procedure interne dell’ente.

Ultimo aggiornamento il: 21/02/2024