Le sospensioni della formazione specialistica possono essere per malattia o gravidanza.
Scuole di Specializzazione Mediche
Si deve presentare idonea domanda, da inviare all’U.O.C Sanità e Supporto alla Struttura di Coordinamento di Medicina e Chirurgia ([email protected]) entro tre giorni dall’inizio del periodo di sospensione, corredata da certificazione medica rilasciata dal medico del SSN o da una struttura pubblica nella quale siano indicati i giorni di malattia concessi.
Analoga comunicazione deve essere presentata alla Segreteria didattica della scuola.
Per ulteriori informazioni, consultare le FAQ per medici specializzandi o Contatta UOC Sanità
Scuole di Specializzazione Non Mediche ed Odontoiatriche
Il sottostante modulo “Sospensione gravidanza malattia”, debitamente compilato e corredato da un documento d’identità e dagli allegati richiesti, dovrà essere inviato a mezzo mail all'U.O.C. Scuole di Specializzazione, Viale Europa n. 39, scrivendo dal proprio indirizzo istituzionale alla PEC dell’Università: [email protected]
Al termite del periodo di sospensione, con identica modalità, dovrà essere comunicata la ripresa della formazione, utilizzando il sottostante modulo “Ripresa studi dopo sospensione Scuole di Specializzazione”.
L'U.O.C. Scuole di Specializzazione curerà la comunicazione della sospensione dello specializzando alla Scuola di appartenenza ed al Direttore.
Regolamento Scuole di Specializzazione Area Sanitaria
Di seguito sono riportati gli articoli del Regolamento Scuole di Specializzazione Area Sanitaria, relativi alle sospensioni della formazione specialistica (approvato con D.R. n. 1313 del 14 novembre 2024)
Art. 14 - Assenze per malattia
- Le assenze per malattia determinano la sospensione della formazione quando siano di durata superiore ai quaranta giorni lavorativi consecutivi.
- Indipendentemente dalla durata della malattia o di prosecuzione di un precedente periodo di malattia, il soggetto in formazione specialistica è tenuto ad avvisare immediatamente la Direzione della Scuola e gli uffici competenti dell’Amministrazione e a presentare alla Direzione stessa, entro il giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'assenza, certificazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica o da medico convenzionato con il SSN. Il certificato può essere inviato o consegnato da altra persona a ciò delegata, secondo le modalità indicate dagli Uffici dell’Amministrazione.
- l giorni di assenza per malattia superiori ai 40 giorni lavorativi consecutivi debbono comunque essere interamente recuperati.
- Il superamento del periodo di comporto (un anno) è causa di risoluzione anticipata del contratto, ove previsto. Al fine del computo del periodo di comporto sono considerati anche i periodi di malattia che non hanno, per loro durata, comportato la sospensione della formazione specialistica, compresi i giorni non lavorativi.
Art. 15 - Assenze legate alla tutela della gravidanza, della maternità e paternità
La specializzanda è tenuta a comunicare immediatamente il suo stato di gravidanza all’Amministrazione universitaria, alla Direzione della Scuola, e al Responsabile della struttura nella quale svolge la formazione, affinché possano essere adottate le misure di tutela necessarie per la salute del nascituro e della madre, a norma delle leggi vigenti. La specializzanda, ai fini della comunicazione dello stato di gravidanza e dei successivi congedi, si attiene all’apposita procedura individuata dagli Uffici amministrativi competenti.
In relazione a quanto disposto dalle norme in materia di radioprotezione e da altre specifiche norme in materia di tutela della salute, la Direzione della Scuola, in accordo con la sorveglianza sanitaria, provvede ad assegnare la specializzanda ad attività formative professionalizzanti compatibili allo stato di gravidanza.
- Eventuali assenze di durata inferiore ai quaranta giorni lavorativi consecutivi, dovute allo stato di gravidanza, che dovessero verificarsi nei sette mesi antecedenti la data prevista del parto non determinano la sospensione della formazione.
- Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo in merito alla tutela della gravidanza, si applicano, ove compatibili, gli istituti previsti dal D.Lgs. 151/2001.
- Il congedo per paternità è regolato dalle disposizioni in materia previste dal D.Lgs. 151/2001, in quanto compatibili e dall’apposita procedura individuata dagli Uffici amministrativi competenti.
Ai sensi del D.Lgs 151/2001 in quanto compatibile, in caso di malattia del figlio:
a) di età inferiore a 3 anni, il soggetto in formazione, alternativamente all’altro genitore, può assentarsi per un periodo pari alla durata della malattia. I giorni di malattia superiori ai 40 giorni, determinano la sospensione della formazione e l’obbligo del loro recupero.
b) di età compresa fra i tre e gli otto anni, spettano al massimo 5 giorni di assenza all’anno da godere alternativamente all’altro genitore.
Il soggetto in formazione specialistica è tenuto ad avvisare immediatamente la Direzione della Scuola e gli uffici competenti dell’Amministrazione e a presentare alla Direzione stessa, entro il giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'assenza, certificazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica o da medico convenzionato con il SSN che abbia in cura il figlio.
Art. 18 - Recuperi dei periodi di sospensione
- Durante i periodi di sospensione della formazione per gravidanza e malattia, al medico in formazione compete esclusivamente la parte fissa del trattamento economico limitatamente ad un periodo di tempo complessivo di un anno, oltre quelli previsti dalla durata legale del corso.
- I debiti formativi dovuti ai periodi di sospensione della formazione per gravidanza e malattia sono recuperati al termine dell’anno di corso a cui è iscritto il soggetto in formazione, modificandone la data di fine del percorso formativo. Il recupero delle sospensioni è comunque formazione a tutti gli effetti e dà diritto, laddove previsto, al pagamento completo del compenso previsto per il contratto di formazione (quota fissa più quota variabile), limitatamente a un periodo di tempo complessivo massimo di un anno oltre quelli previsti dalla durata legale del corso.
- L'ammissione alle prove finali annuali è possibile solo se il periodo di sospensione è stato interamente recuperato (in termini di giorni, non di ore).
Modulistica

