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Sospensione della formazione specialistica

Le sospensioni della formazione specialistica possono essere per malattia o gravidanza.

Scuole di Specializzazione Mediche

Si deve presentare idonea domanda, da inviare all’U.O.C Sanità e Supporto alla Struttura di Coordinamento di Medicina e Chirurgia ([email protected]) entro tre giorni dall’inizio del periodo di sospensione, corredata da certificazione medica rilasciata dal medico del SSN o da una struttura pubblica nella quale siano indicati i giorni di malattia concessi.

Analoga comunicazione deve essere presentata alla Segreteria didattica della scuola.

Per ulteriori informazioni, consultare le FAQ per medici specializzandi o Contatta UOC Sanità

Scuole di Specializzazione Non Mediche ed Odontoiatriche

Il sottostante modulo “Sospensione gravidanza malattia”, debitamente compilato e corredato da un documento d’identità e dagli allegati richiesti, dovrà essere inviato a mezzo mail all'U.O.C. Scuole di Specializzazione, Viale Europa n. 39, scrivendo dal proprio indirizzo istituzionale alla PEC dell’Università: [email protected]

Al termite del periodo di sospensione, con identica modalità, dovrà essere comunicata la ripresa della formazione, utilizzando il sottostante modulo “Ripresa studi dopo sospensione Scuole di Specializzazione”.

L'U.O.C. Scuole di Specializzazione curerà la comunicazione della sospensione dello specializzando alla Scuola di appartenenza ed al Direttore.

Regolamento Scuole di Specializzazione Area Sanitaria

Di seguito sono riportati gli articoli del Regolamento Scuole di Specializzazione Area Sanitaria, relativi alle sospensioni della formazione specialistica (approvato con D.R. n. 818 del 4 ottobre 2019)

Art. 14 - Assenze per malattia

  1. Le assenze per malattia e gravidanza determinano la sospensione della formazione quando siano di durata superiore ai quaranta giorni lavorativi consecutivi.
  2. Laddove previsto un emolumento, durante la sospensione per i predetti impedimenti, allo specializzando compete esclusivamente la parte fissa del trattamento economico.
  3. In caso di malattia, indipendentemente dalla sua durata, il soggetto in formazione specialistica è tenuto ad avvisare immediatamente la Direzione della Scuola e a presentare alla Direzione stessa, entro il giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'assenza, certificazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica o da medico convenzionato con il SSN. Il certificato potrà essere inviato o consegnato da altra persona a ciò delegata.
  4. La Direzione della Scuola invia copia del certificato segreteria amministrativa competente ai fini della registrazione nella carriera dello specializzando.
  5. l giorni di assenza per malattia e gravidanza superiori ai 40 giorni lavorativi consecutivi debbono comunque essere interamente recuperati.
  6. Al fine del computo del periodo di comporto (un anno) sono considerati anche i periodi di malattia che non hanno, per loro durata, comportato la sospensione della formazione specialistica, compresi i giorni non lavorativi.
  7. I periodi di assenza per malattia nell’anno di corso di durata inferiore ai 40 giorni lavorativi consecutivi che però sommati superano i 40 giorni lavorativi, comportano il recupero dei giorni eccedenti i 40 giorni lavorativi. Durante il periodo di recupero allo specializzando non sarà corrisposto alcun trattamento economico.

Art. 15 - Assenze legate alla tutela della gravidanza e della maternità

  1. La specializzanda è tenuta a comunicare immediatamente il suo stato di gravidanza all’Amministrazione universitaria, alla Direzione della Scuola e alla struttura nella quale svolge la formazione, affinché possano essere adottate le misure di sicurezza e protezione necessarie per la tutela della salute del nascituro e della madre, a norma delle leggi vigenti.
  2. Come per la malattia, eventuali assenze di durata inferiore ai 40 giorni lavorativi consecutivi, dovute allo stato di gravidanza, che dovessero verificarsi nei primi sette mesi non determinano sospensione della formazione.
  3. Si applicano ove compatibili, gli istituti previsti dal D.L.vo 151/2001 e le disposizioni di cui al DM 12 luglio 2007 e s.m.i.

Art. 18 - Recuperi dei periodi di sospensione

  1. I debiti formativi dovuti ai periodi di sospensione previsti dalla normativa saranno recuperati al termine dell'anno di corso a cui è iscritto lo specializzando, posticipandone il termine. Il recupero delle sospensioni è comunque formazione a tutti gli effetti e dà diritto, laddove previsto, al pagamento completo del compenso previsto per il contratto dì formazione (quota fissa più quota variabile), limitatamente a un periodo di tempo complessivo massimo di un anno alla durata legale del corso.
  2. L'ammissione alle prove finali annuali è possibile solo se il periodo di sospensione è stato interamente recuperato (in termini di giorni, non di ore).