Esonero o riduzione delle tasse

Gli studenti iscritti a un corso di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico possono  essere esonerati o possono ottenere delle riduzioni dal pagamento delle tasse universitarie (seconda e terza rata) per merito, reddito, condizioni di disabilità o per altri specifici requisiti.

Prima rata di 156 euro (a cui aggiungere il contributo di ammissione al Corso di Laurea, ove previsto): l'esonero non si applica alla tassa regionale per il diritto allo studio di 140 euro e all'imposta di bollo di 16 euro, che devono essere comunque pagate.

Solo gli studenti portatori di handicap con invalidità a partire dal 66% e/o con un riconoscimento di handicap (Legge 104/92 art. 3 c. 1) devono pagare soltanto l'imposta di bollo di 16 euro.

Gli esoneri possono essere totali o parziali e sono concessi su domanda da parte dello studente o d’ufficio, senza alcuna richiesta formale, solo in alcuni casi specifici.

Esoneri/Riduzioni per invalidità/disabilità 

Gli studenti con una percentuale di invalidità tra il 50% e il 65%, di cui all’art.8 comma 7 del DPCM 9 aprile 2001, beneficiano di una riduzione del contributo onnicomprensivo di € 300
Per gli studenti con percentuale di invalidità pari o superiore al 66% o con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge 104/92 è previsto il solo pagamento della marca da bollo da 16 € e l'esonero dal pagamento della tassa regionale e l'esonero dal contributo onnicomprensivo (seconda e terza rata).

ESONERI

Paghi solo l’imposta di bollo (16 €)

  • se sei uno studente avente un riconoscimento di handicap ai sensi della Legge 104/92 art. 3 c. 1;
  • se sei uno studente con un'invalidità ≥ 66%. 
     

Paghi solo la tassa regionale per il diritto allo studio (140 €) e l’imposta di bollo (16 €)

  • se hai ISEE minore o uguale a € 22.000 iscritto al primo anno o da un numero di anni inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio aumentata di uno e hai conseguito, in caso di iscrizione al secondo anno di Università, almeno 10 CFU tra l'11 agosto 2021 e il 10 agosto 2022 o, in caso di iscrizione agli anni successivi al secondo di Università, almeno 25 CFU tra l'11 agosto 2021 e il 10 agosto 2022;
     
  • se ti immatricoli per la prima volta ad un corso di studio triennale o corso di studio magistrale a ciclo unico e hai conseguito il diploma di maturità con votazione di 100/100 o 100 e lode. Non puoi usufruire di tale esonero se sei uno studente trasferito, un ripetente o se sei già in possesso di una Laurea;
     
  • se sei idoneo e beneficiario della borsa di studio regionale (ai sensi del D.Lgs. n. 68 del 29/03/2012, art. 9, comma 2);
     
  • se sei figlio di beneficiari di pensione di inabilità, con un ISEE non superiore a € 4.000;
     
  • se sei uno studente straniero proveniente dai Paesi in Via di Sviluppo (definiti dal D.M. n. 344 del 08/04/2022) con visto/permesso di studio e il cui nucleo familiare risiede nel medesimo Paese senza redditi né patrimoni in Italia;
     
  • se sei beneficiario di protezione internazionale;
     
  • sei uno studente straniero beneficiario di borsa di studio annuale del Governo italiano, o borse di enti internazionali riconosciuti dall'Ateneo, o borse internazionali istituite dall'Ateneo nell’ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici, dei progetti di cooperazione internazionale gestiti dal Ministero degli Affari Esteri o altro Ministero, o EBM; 
     
  • sei uno studente in stato di detenzione con sentenza definitiva presso Istituti penitenziari, con cui l'Ateneo abbia stipulato una convenzione.

 
Altri esoneri

  • se sei uno studente impegnato in progetti per i quali sia stata stipulata convenzione o accordo che preveda l'esonero dalla contribuzione;
  • se sei uno studente dipendente o sei figlio di dipendenti di aziende metalmeccaniche, risultato beneficiario delle borse di studio finanziate da EBM (al massimo 60 studenti), sulla base della convenzione approvata dal Senato Accademico, sarai esonerato dal pagamento della seconda e terza rata per ciascuno dei tre anni della borsa di studio, fatto salvo il rispetto dei requisiti previsti per il rinnovo della borsa stessa.

Riduzioni per fratelli/sorelle

La riduzione fratelli/sorelle è una riduzione dell’importo dei contributi universitari per gli studenti che hanno un fratello/sorella già iscritto/a all’Università degli studi di Brescia (quello/a con matricola inferiore).

Per avere diritto alla riduzione i fratelli/sorelle (con matricola superiore) devono:

  • essere immatricolati o iscritti all’Università degli Studi di Brescia per l’anno accademico 2022/2023 da un numero di anni inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio aumentata di uno;
  • appartenere al medesimo nucleo familiare risultante nella attestazione ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio rilasciata per il calcolo della contribuzione universitaria;
  • avere una attestazione ISEE di importo inferiore o uguale a 100.000,00 euro.

Ha diritto alla riduzione il fratello/sorella con il numero di matricola maggiore.

La riduzione è pari a:

  • 50% del contributo onnicomprensivo per gli studenti con ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario inferiore a € 30.000,00;
  • 35% del contributo onnicomprensivo per gli studenti con ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario compreso tra € 30.000,00 e € 49.999,99;
  • 20% del contributo onnicomprensivo per gli studenti con ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario compreso tra € 50.000,00 e € 100.000,00;
  • non è prevista alcuna riduzione per gli studenti con ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario superiore a € 100.000,00 o per gli studenti che non presentano l’attestazione ISEE.

La domanda di riduzione fratelli/sorelle può essere accettata entro il 31 dicembre 2022.

Qualora il fratello/sorella con matricola inferiore si laureasse nella sessione straordinaria dell’a.a. precedente a quello di presentazione della richiesta di riduzione da parte del fratello/sorella con matricola superiore, la riduzione eventualmente accordata verrà revocata, con conseguente ricalcolo dei contributi.

Riduzioni per studenti impegnati in attività formative all'estero

Gli studenti impegnati in attività formative all’Estero nell’ambito dei programmi Erasmus PLUS studio e Traineeship o per Tesi all’estero, che acquisiscono all’estero più di 12 CFU per semestre hanno diritto ad una riduzione della contribuzione o a un rimborso di € 30 per ogni credito acquisito oltre il dodicesimo per semestre.

La riduzione spetta per un massimo di 18 CFU a semestre (o 36 CFU all’anno)

Gli studenti impegnati in attività formative all’Estero nell’ambito di accordi internazionali sottoscritto dall’Ateneo (non-Erasmus comprese le attività finalizzate al conseguimento di un Doppio Titolo), che prevedano oneri a carico degli studenti, sono esonerati dai contributi universitari (seconda e terza rata) proporzionalmente al periodo trascorso all’estero per la mancata fruizione della didattica erogata in sede. Sono fatte salve eventuali diverse disposizioni contenute negli accordi di collaborazione internazionale in vigore.

Riduzione per nascita figlio 

Lo/a studente/studentessa genitore può usufruire della riduzione del contributo onnicomprensivo (ad esclusione della tassa regionale per il diritto allo studio, dell’imposta di bollo e della tassa di ammissione al Corso di Laurea, ove prevista) fino al compimento del terzo anno del/della figlio/a.

La riduzione è pari a:

  • 50% del contributo onnicomprensivo per gli studenti con ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario inferiore a € 30.000,00;
  • 35% del contributo onnicomprensivo per gli studenti con ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario compreso tra € 30.000,00 e € 49.999,99;
  • 20% del contributo onnicomprensivo per gli studenti con ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario compreso tra € 50.000,00 e € 100.000,00;
  • non è prevista alcuna riduzione per gli studenti con ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario superiore a € 100.000,00 o per gli studenti che non presentano l’attestazione ISEE.

La riduzione è riconosciuta ad un solo genitore.

Per avere diritto alla riduzione è necessario inviare la richiesta e il certificato di nascita del figlio/a aprendo un ticket con il servizio Infostudente.

Riduzioni per laureandi

Gli iscritti che conseguano il titolo di studio entro il 30 aprile, in qualità di laureati del nuovo anno accademico, acquisendo crediti o frequenze relative a insegnamenti collocati nel primo periodo didattico del nuovo anno accademico, devono l'intero ammontare della tassa regionale per il diritto allo studio e la metà dei contributi universitari previsti sulla base della propria condizione economica.

La riduzione non si applica agli studenti che conseguono il titolo entro il 30 aprile in presenza di una interruzione degli studi nell’anno accademico precedente anche qualora lo studente fosse in difetto della sola prova finale.

RIDUZIONI PER MERITO, PER DIPLOMATI ALLE SUPERIORI E PER LAUREATI

Alla pagina premi di merito studenti puoi trovare maggiori informazioni sulle seguenti riduzioni per merito:

  • riduzioni per diplomati alle scuole superiori con votazione di 100/100;
  • riduzione per merito in riferimento ai CFU conseguiti e al voto medio ponderato;
  • riduzioni per laureati a corsi triennali con votazione di almeno 100/110 che si iscrivono ad un corso di laurea magistrale.
Ultimo aggiornamento il: 14/03/2023