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È possibile svolgere altri tipi di attività lavorativa durante la specializzazione?

Il Decreto Legislativo n. 368 del 17 agosto 1999 afferma che “per la durata della formazione a tempo pieno al medico è inibito l’esercizio di attività libero-professionale all’esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione ed ogni rapporto convenzionale o precario con il servizio sanitario nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private.”

Quindi non si possono svolgere attività lavorative di alcun tipo (anche non mediche) al di fuori della specializzazione.

Le uniche eccezioni consentite, per via delle modifiche introdotte dalla Legge n. 448 del 28 dicembre 2001 e dal Decreto Legge n. 81 del 29 marzo 2004 convertito in Legge il 19 maggio 2004, sono:

  • esercizio della libera professione intramuraria, in coerenza con i titoli posseduti, previa definizione di accordi di convenzione;
  • guardia medica;
  • sostituzione di medico di base;
  • guardia turistica;
  • sostituzioni nell’ambito della Medicina Penitenziaria.

Le suddette attività possono essere svolte esclusivamente al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica, fermo restando che in nessun caso tale attività esterna può rivelarsi pregiudizievole rispetto agli obblighi che discendono in capo allo specializzando. Tali attività sono escluse dalla copertura assicurativa di cui gode lo specializzando in formazione.

Il medico in formazione specialistica deve preventivamente comunicare al Direttore della Scuola lo svolgimento di tali eventuali attività.

Il legislatore ha reso compatibili alcune tipologie di rapporto di lavoro per i medici in formazione specialistica a partire dall’emergenza sanitaria da Covid-19.

A seguito della conversione in legge del DI Calabria (L. 145/2018, art. 1 co. da 547 a 548 ter ss.mm.ii.), i medici specializzandi, a partire dal secondo anno di formazione, possono essere assunti dalle aziende sanitarie con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative. Il contratto non può avere durata superiore alla durata residua del corso di formazione specialistica.

Il DL 18/2020, artt. 2 bis e 2 ter, co. 5 ss.mm.ii. e la Legge 234/2021, art. 1 co. 268 ss.mm.ii. prevedono che, fino al 31.12.2024, i medici specializzandi iscritti all’ultimo e al penultimo anno del corso di specializzazione possono essere assunti dalle aziende del Servizio sanitario nazionale con contratto di lavoro autonomo, anche di collaborazione continuativa e coordinata (Co.Co.Co)  ovvero con contratto a tempo determinato e a orario ridotto. Tali contratti possono avere una durata di sei mesi, prorogabile.

il Decreto Legge del 29 dicembre 2022, n. 198, articolo 4, comma 9-quater ha prorogato al 31.12.2024 la possibilità per i medici iscritti al corso di specializzazione in Pediatria di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il SSN.

Ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del Decreto Legge del 30 marzo 2023, n. 34, fino al 31.12.2025, in via sperimentale, in deroga alle incompatibilità previste dall’articolo 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 ed in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo rimanendo quanto previsto dall’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, i medici in formazione specialistica regolarmente iscritti al relativo corso di studi possono assumere, su base volontaria e al di fuori dall’orario dedicato alla formazione, incarichi libero-professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del servizio sanitario nazionale, per un massimo di 8 ore settimanali.

Inoltre per tutti i medici specializzandi, a prescindere dal loro anno di corso, è compatibile l’attività nelle Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA).

Per maggiori informazioni Contatta UOC Sanità

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