Linee guida Medici in formazione specialistica

Le presenti linee guida hanno l’obiettivo di raccogliere le principali indicazioni relative agli istituti giuridici che disciplinano il rapporto di formazione specialistica previsti dalla seguente normativa:  DLGS 368/1998, DLGS 151/2001, L. 266/2005

Contratto di formazione specialistica

Il contratto è finalizzato esclusivamente all’acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista, attraverso la frequenza programmata delle attività didattiche formali e lo svolgimento di attività assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dal  Regolamento delle Scuole di Specializzazione.
Lo specializzando stipula con l’Università di Brescia e Regione Lombardia un contratto di formazione specialistica della durata di un anno, rinnovabile di anno in anno.
Il contratto non dà diritto all’accesso ai ruoli del Servizio Sanitario Nazionale e dell’Università o ad alcun rapporto di lavoro con gli enti predetti.
Gli emolumenti derivanti dal contratto, costituiti da una parte fissa e da una variabile, sono esenti da IRPEF e assoggettati alle disposizioni previste per la gestione separata INPS (2/3 a carico dell’Università e 1/3 a carico dello specializzando).

Risoluzione del contratto

Sono causa di risoluzione anticipata del contratto:

  • la rinuncia al corso di studio;
  • la violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità e prolungate assenze ingiustificate e in caso di malattia, il superamento del periodo di un anno;
  • il mancato superamento delle prove stabilite per il corso di studi.

Assenze

E’ prevista la possibilità di usufruire di assenze per motivi personali, preventivamente autorizzate dal Direttore della Scuola di Specializzazione per massimo 30 giorni complessivi nell’anno di durata del contratto e non devono essere recuperate.

Non danno luogo a sospensioni e/o decadenza dal trattamento economico la partecipazione a Convegni/Seminari/Congressi riconosciuti dal Direttore della Scuola come attività formativa, non rientrano nel computo dei 30 giorni di assenza per motivi personali.

Il periodo di formazione viene sospeso per assenze superiori a 40 giorni per gravidanza, malattia, servizio militare e deve quindi essere recuperato.

In caso di gravidanza viene applicato il DL n. 151/2001.
Nel caso di attività che comportino rischio chimico, biologico, fisico e di esposizione a radiazioni ionizzanti, vi è l’obbligo per l’interessata di dare comunicazione immediata al Direttore della Scuola e alla Medicina Preventiva dell’Azienda.
Alla specializzanda spetta un congedo obbligatorio per un periodo di cinque mesi: due mesi prima e tre dopo del parto, oppure uno prima e quattro dopo (flessibilità dell’astensione obbligatoria).
Per poter usufruire della flessibilità dell’astensione obbligatoria, può chiedere di astenersi dalla formazione a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto (1 + 4).
Questa possibilità è condizionata all’attestazione che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro, effettuata dal medico specialista del SSN o con esso convenzionato e dal Medico del Lavoro. La documentazione va presentata entro il 7^ mese.
Se il parto avviene dopo tale data, l’astensione obbligatoria copre anche il periodo che intercorre tra la data presunta e la data effettiva del parto.
Nel caso di parto prematuro (ossia in data anticipata rispetto a quella presunta, dal certificato medico di gravidanza), ai fini del conteggio si considera sempre la data presunta del medico. Dopo il parto, l’interessata è tenuta a presentare, entro 30 giorni, certificato attestante la nascita del figlio.
Per la ripresa dell’attività formativa, la specializzanda deve trasmettere all’U.O.C. Sanità la documentazione giustificativa che provvede a darne comunicazione al Direttore della Scuola e agli uffici competenti. La madre ha diritto di astenersi dal lavoro – nei primi otto anni di vita del bambino per un periodo continuativo o frazionato complessivo di 6 mesi (congedo parentale).
Per usufruire del congedo parentale, l’interessata deve presentare domanda al Direttore della Scuola indicando il periodo di astensione richiesto con un preavviso di almeno 15 giorni.
Alla ripresa dell’attività, la specializzanda deve darne comunicazione all’U.O.C. Sanità.
Per il periodo di assenza per maternità viene corrisposta solo la parte fissa del trattamento economico. I mesi sospesi per la maternità dovranno essere recuperati e retribuiti per intero.
In caso di seconda gravidanza se nella prima si era usufruito di sospensione, viene concessa una nuova sospensione, ma il pagamento della quota fissa avverrà solo se la specializzanda non ne ha già usufruito per la durata di un anno, nella precedente sospensione. In questo caso potrà chiedere informazioni all’INPS se conoscere se esistono eventuali erogazioni.
E’ prevista la riduzione facoltativa dell’orario di servizio per allattamento, a decorrere dal 3^ mese fino al compimento di un anno del bambino, che comporta una riduzione dell’orario di servizio di 2 ore giornaliere pari a 1/3, che su 9 mesi di attività, corrisponde a 3 mesi di attività formativa non svolta e da recuperare per poter essere ammessi all’esame finale.
Non è previsto il congedo per altri motivi (es. congedo matrimoniale).

Altre attività lavorative e incompatibilità

Durante il periodo della formazione non è consentito l’esercizio di attività libero-professionali all’esterno delle strutture assistenziali. Non possono, quindi essere svolte attività lavorative di alcun tipo (anche non mediche). Le uniche eccezioni riguardano: servizio di continuità assistenziale, sostituzione medico di medicina generale e guardie turistiche Nel caso sussista un rapporto di pubblico impiego, il medico in formazione per poter frequentare la scuola di specializzazione, deve essere collocato in aspettativa senza assegni secondo le disposizioni previste dall’Amministrazione di appartenenza.

Assicurazione

E’ a carico dell’Università per l’attività didattica, mentre per l’attività assistenziale è a carico dell’Azienda Ospedaliera dove gli specializzandi svolgono la formazione. Gli infortuni connessi all’attività assistenziale sono a carico dell’ Azienda Ospedaliera; quindi in caso di infortunio dovrà essere tempestivamente informato il competente ufficio ospedaliero. Gli infortuni in itinere sono a carico dell’Università. Nel caso di periodi di formazione all’estero, il medico in formazione deve provvedere direttamente alla copertura assicurativa, oppure la presentazione di una dichiarazione rilasciata dalla struttura ospitante con la quale la stessa attesti di provvedere alla copertura assicurativa per infortunio e responsabilità civile.

Rilevazione presenze

L’impegno richiesto per la formazione specialistica è il medesimo previsto per il personale medico del SSN a tempo pieno (38 ore settimanali). La rilevazione delle presenze è principalmente effettuata attraverso sistema informatizzato (badge). In caso in cui non è possibile la rilevazione informatizzata, deve essere firmato foglio di presenza giornaliera, controfirmato dal responsabile della u.o. ospitante e dal Direttore della Scuola. Il controllo delle presenze viene effettuato dalle segreterie delle Scuole Al termine della formazione il badge deve essere tempestivamente restituito.

Mensa

Per il periodo di formazione presso l’Azienda Ospedaliera “Spedali Civili” di Brescia, I medici in formazione hanno diritto all’accesso alle seguenti condizioni:

  • quota pasto € 2,60 (aggiornamento periodico istat)
  • fasce orarie di accesso alla mensa 11,30-12,45; 13,45-14,30
  • quantità pasti consumabili: 1 al giorno per massimo 5 giorni
  • accesso alla mensa mediante badge e addebito sulle competenze mensili corrisposte dall’Università

Ai medici in formazione delle scuole aggregate è vietato l’utilizzo del badge per l’accesso alla mensa. I costo del pasto deve essere effettuato attraverso richiesta all’ufficio economato dell’Azienda.