Tirocinio anticipato abilitante alla professione di Consulente del Lavoro

Per sostenere l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro è necessario il previo svolgimento di un di tirocinio di 18 mesi, consistente in un periodo “di addestramento a contenuto teorico-pratico finalizzato a conseguire le capacità necessarie per l'esercizio della professione di Consulente del Lavoro” che “deve essere svolto con diligenza, assiduità e con una frequenza dello studio atta a consentire al praticante l'acquisizione di tutti i fondamenti scientifici e tecnici, etici e deontologici, nonché della metodologia e delle competenze, necessari” per l’esercizio di tale professione.

Ai sensi dell’art. 9, comma 6, del decreto legge 24 gennaio 2012 n.1, convertito nella legge 27/2012, “per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell'istruzione, dell’Università e della ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica”.

Al fine di consentire lo svolgimento del tirocinio anticipato, l’Università degli Studi di Brescia ha stipulato una convenzione con il Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Brescia.

Per svolgere il semestre di tirocinio (pari a 480 ore di attività) in costanza dell’ultimo anno del corso di laurea triennale per Consulente del Lavoro e Giurista di Impresa (L-14) o dell’ultimo anno del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza (LMG-01), gli studenti sono tenuti a presentare domanda compilando l’apposito modulo che, unitamente alla copia del proprio libretto on line (oppure ad un’autocertificazione degli esami sostenuti) e ad una lettera motivazionale (max. 1 facciata font 12), dovrà essere inviato via mail  all’indirizzo [email protected] o consegnato alla segreteria del Dipartimento, anche tramite lettera raccomandata, entro i seguenti termini:

  • dal 1° Settembre al 30 Novembre, per i tirocini da svolgersi nel secondo semestre e
  • dal 1° Aprile al 30 Giugno, per i tirocini da svolgersi nel primo semestre di ciascun anno accademico.

Il semestre anticipato di tirocinio professionale avrà decorrenza dalla data di iscrizione al registro dei praticanti presso l’Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro.

Istruzioni per presentare la domanda a mano:

  • scaricare il testo della domanda in pdf sul proprio computer;
  • stampare la domanda, compilarla e firmarla;
  • scaricare il proprio libretto on line alla data di presentazione della domanda con l’indicazione dei voti e la media ponderata e stamparlo (oppure predisporre un’autocertificazione degli esami sostenuti);
  • depositare la domanda firmata unitamente alla stampa del proprio libretto on line ed alla lettera motivazionale(max. 1 facciata font 12).

Istruzioni per presentare la domanda via e-mail

  • scaricare il testo della domanda in pdf sul proprio computer;
  • stampare la domanda, compilarla e firmarla;
  • scansionare la domanda firmata e salvare la domanda con il nome: “domanda tirocinio anticipato consulenti [propri Nome COGNOME].pdf”;
  • scaricare il proprio libretto on line alla data di presentazione della domanda con l’indicazione dei voti e la media ponderata (oppure predisporre un’autocertificazione degli esami sostenuti);
  • salvare il file con il nome “libretto [propri Nome COGNOME].pdf”;
  • inviare la domanda all’indirizzo [email protected], allegando i due file “domanda tirocinio anticipato consulenti [propri Nome COGNOME].pdf” e “libretto [propri Nome COGNOME].pdf”, oltre alla lettera motivazionale (max. 1 facciata font 12).

Le Cliniche del Lavoro

Il tirocinio pre-laurea può essere svolto anche nella forma della Clinica del Lavoro (corso opzionale che si tiene nel secondo semestre) integrata dalla frequentazione e svolgimento del tirocinio presso lo studio professionale di uno dei Consulenti del Lavoro docenti del corso di Clinica. In particolare, la frequenza del corso di Clinica del Lavoro è considerata pari a 240 ore di tirocinio, di cui 180 ore per l’attività didattica connessa alla Clinica, 40 ore per l’affiancamento dello studente al Consulente del Lavoro nella trattazione del caso assegnato e 20 ore per l’attività di inserimento nello studio professionale. Le residue 240 ore dovranno essere svolte presso lo studio del Consulente del Lavoro entro sei mesi dall’iscrizione all’albo.

Gli studenti che svolgono il tirocinio secondo questa modalità sono tenuti a iscriversi all’albo dei praticanti al momento dell’inizio del corso. Qualora non abbiano maturato, a tale data, i requisiti richiesti per l’ammissione, possono iscriversi all’albo entro il 30 settembre dell’anno di svolgimento del corso di Clinica del Lavoro, una volta in possesso dei suddetti requisiti. In tal caso, gli studenti potranno far valere il monte ore (di 240 ore) riconosciuto agli studenti della Clinica del lavoro; in caso contrario, decadranno dal beneficio in parola.

La domanda deve essere presentata dal 1° Settembre al 30 Novembre, secondo le modalità descritte nelle sezioni precedenti.

Avvio del tirocinio:

Nel progetto formativo dovrà essere indicato, tra gli obiettivi formativi, che si tratta di uno stage finalizzato allo svolgimento della pratica professionale (TIROCINIO ANTICIPATO).