Riproduzione di documenti

Informazioni sul servizio

Presso le biblioteche, come in tutte le sedi dell'ateneo, sono installate apparecchiature multifunzione che consentono di effettuare fotocopiestampe e scansioni.

Il servizio è gestito a livello centralizzato ed è disponibile sia per gli utenti istituzionali sia per gli utenti esterni delle biblioteche, con condizioni diverse a seconda della categoria di appartenenza. Per le modalità di accesso e i prezzi si veda la pagina Servizi di stampa indicata qui sotto.

Si ricorda che la riproduzione di opere protette, secondo quanto stabilito dalla normativa sul diritto d'autore, è consentita esclusivamente per uso personale, nei limiti del 15% di un intero volume o fascicolo di periodico; tali limiti non si applicano alle opere fuori dai cataloghi editoriali e di difficile reperibilità sul mercato.
Sono escluse dalla riproduzione le tesi di laurea e le norme tecniche. Per motivi di conservazione, non è consentita la fotocopiatura di materiale antico, di pregio, in condizioni precarie o suscettibile di danneggiamento.

La riproduzione di documenti reperiti nelle collezioni digitali può essere effettuata - solamente dagli utenti istituzionali - in conformità con le regole stabilite da editori e distributori nelle singole licenze d'uso sottoscritte dal Sistema Bibliotecario di Ateneo.

Limiti nella riproduzione di documenti

Documenti cartacei

Le riproduzioni dei documenti cartacei conservati presso le biblioteche dell'ateneo, con qualunque mezzo siano effettuate, sono soggette ai limiti imposti dalla normativa sul diritto d'autore.

L. 22 Aprile 1941, n. 633 e successive modifiche ed integrazioni (L. 18 Agosto 2000, n. 248 e D. Lgs. 9 Aprile 2003, n. 68), art. 68:

1. È libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico.

2. È libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche accessibili al pubblico o in quelle scolastiche, nei musei pubblici o negli archivi pubblici, effettuata dai predetti organismi per i propri servizi, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto.

3. Fermo restando il divieto di riproduzione di spartiti e partiture musicali, è consentita, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo.

4. […].

5. […] I limiti di cui al comma 3 non si applicano alle opere fuori dai cataloghi editoriali e rare in quanto di difficile reperibilità sul mercato.

6. È vietato lo spaccio al pubblico delle copie di cui ai commi precedenti e, in genere, ogni utilizzazione in concorrenza con i diritti di utilizzazione economica spettanti all'autore.

Documenti digitali

Gli utenti istituzionali possono effettuare copia (cartacea o elettronica) dei documenti in formato digitale reperiti nell'ambito delle risorse elettroniche, nel rispetto dei termini stabiliti dalle singole licenze d'uso sottoscritte dal Sistema Bibliotecario di Ateneo.

Le condizioni variano da risorsa a risorsa, ma in generale è permesso stampare, scaricare, salvare e inviarsi tramite e-mail i risultati delle ricerche effettuate, i testi di singoli articoli e parti di e-book. È invece di solito proibito stampare interi volumi o porzioni significative degli stessi.

Le copie possono essere realizzate esclusivamente per uso personale, con finalità di studio, ricerca e didattica, non devono essere diffuse o trasmesse e sono vincolate dall'obbligo di citazione della fonte. Qualunque utilizzo a scopo di lucro o con finalità commerciali è illecito.

Ciascun utente è personalmente responsabile del rispetto dei termini fissati nelle licenze d'uso.